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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20425/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva, in via preliminare, violazioni procedurali: mancato rispetto del termine di comparizione di 20 giorni previsti dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. (la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è pervenuta al difensore il 12/02/2021 per udienza il 25/02/2021, ossia 12 giorni liberi) e conseguente impossibilità di esercitare il diritto a chiedere la trattazione orale entro il termine perentorio di 15 giorni previsto dall'art. 23 d.l. n.149/2020 (poi confermato da art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. L. n.176/2020). Si censurava inoltre la mancata notifica di un nuovo decreto di citazione dopo il rinvio ex lege dell'udienza a causa dell'emergenza epidemiologica (art. 83 d.l. n.18/2020).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo preliminare relativo alla violazione dell'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. (termine di 20 giorni per la comparizione), rilevando che l'avviso di fissazione dell'udienza pervenuto il 12/02/2021 era insufficiente e ha integrato una nullità relativa dell'intervento/assistenza/rappresentanza dell'imputato. Tale nullità era stata sollevata tempestivamente dal difensore (istanza di rinvio del 18/02/2021) e quindi non è stata sanata. Perciò la sentenza della Corte d'appello di Potenza è stata annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, la quale dovrà rinnovare l'avviso di fissazione di udienza nel pieno rispetto dei venti giorni liberi consecutivi (garantendo così anche la possibilità della discussione orale ove richiesta).

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine minimo di comparizione (20 giorni) in appello; la sua violazione integra una nullità relativa dell'intervento/assistenza/rappresentanza dell'imputato, rilevabile se tempestivamente eccepita.

  • art. 23 D.L. n.149/2020

    Prevede il termine per proporre la richiesta di trattazione con discussione orale (15 giorni liberi prima dell'udienza); in concreto la mancata ricezione dell'avviso prima di tale termine rende difficile esercitare tale prerogativa.

  • art. 23-bis D.L. n.137/2020

    rif. conferma disciplina citata

    Conferma la disciplina del precedente decreto in ordine ai termini per la richiesta di discussione orale.

  • art. 83 D.L. n.18/2020

    rinvio ex lege udienze per emergenza epidemiologica

    Regola i rinvii automatici delle udienze; le comunicazioni successive devono comunque rispettare i termini di comparizione quando la comunicazione costituisce nuovo atto di fissazione dell'udienza.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La violazione del termine di comparizione integra una nullità relativa riferibile all'intervento/assistenza/rappresentanza dell'imputato.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Fissa i termini entro i quali devono essere dedotte le nullità; la nullità relativa va eccepita nei termini previsti (prima della deliberazione della sentenza d'appello).

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Indica le modalità e i termini di rilevazione delle nullità e sanatorie; la giurisprudenza cita l'articolo per i termini di eccezione.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il rinvio della causa per nuovo giudizio (la Corte di cassazione dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte d'appello).

Massime di principio

  • La comunicazione della fissazione dell'udienza in appello deve rispettare il termine minimo di comparizione di 20 giorni liberi: la sua violazione integra una nullità relativa della partecipazione/difesa dell'imputato.
  • La nullità relativa derivante dalla violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. va eccepita tempestivamente (in primo atto utile, e comunque prima della deliberazione della sentenza d'appello) per non essere considerata sanata.
  • In presenza di rinvii ex lege per emergenze (es. normativa Covid), il giudice che comunica la nuova data deve comunque garantire il rispetto dei termini di convocazione previsti dalla legge; il mero invio tardivo di un avviso può comportare l'annullamento del processo d'appello se pregiudica la difesa.
  • Se il difensore non riceve in tempo utile la comunicazione per esercitare prerogative processuali (es. richiesta di trattazione orale), è necessario eccepire immediatamente il vizio e chiedere la restituzione in termini o il rinvio dell'udienza.
  • La trasmissione tardiva delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero non sostituisce né giustifica la mancata osservanza dei termini di comparizione a tutela dell'assistenza e rappresentanza dell'imputato.

Testo integrale

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