Cassazione Penale, Ordinanza n. 00926/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Modena, aveva assolto l'imputato da uno dei capi di imputazione relativi a cessioni di stupefacenti e aveva rideterminato la pena complessiva per gli ulteriori episodi di spaccio. Il ricorso per cassazione censurava esclusivamente l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. 309/1990, sostenendo implicitamente che non ne ricorressero i presupposti in relazione al luogo della cessione/offerta della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha ribadito che, in materia di stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990 sussiste quando l'offerta o la cessione avvenga all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, senza che sia necessario che la condotta sia rivolta a specifiche categorie di soggetti. Poiché nel caso concreto le sentenze di merito avevano già positivamente accertato la contiguità fisica e topografica della condotta ai luoghi rilevanti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per l'aggravante è sufficiente che l'offerta o la cessione della sostanza avvenga all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma; non occorre che la condotta sia diretta verso specifiche categorie di persone.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende va esclusa solo se risulta che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, l'aggravante relativa alla cessione o offerta in determinati luoghi ricorre in base alla collocazione spaziale della condotta all'interno o in prossimità dell'area protetta, senza necessità di un targeting di particolari soggetti frequentatori del luogo.
- La verifica della circostanza aggravante può fondarsi sulla valutazione in fatto compiuta dai giudici di merito circa la contiguità fisica e topografica dell'attività di spaccio al luogo rilevante, quando tale accertamento sia coerente e non manifestamente illogico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una censura manifestamente infondata rispetto a un principio di diritto consolidato e al chiaro accertamento fattuale operato nei gradi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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