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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1701/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2024 del Tribunale del Riesame che ha rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere applicata al ricorrente. Il ricorso deduce tre motivi principali: 1) carenza di gravità indiziaria rispetto al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) per inesistenza di una "messa a disposizione" stabile e continuativa del sodalizio; 2) carenza di gravità indiziaria rispetto al reato di tentata estorsione (con aggravante di agevolazione mafiosa) in relazione alla vicenda della tanica di benzina posta davanti alla concessionaria "York Auto Vumbaca" e alla mancanza di un apporto concreto del Gullì alla condotta estorsiva; 3) carenza di gravità indiziaria rispetto ai reati di trasferimento fraudolento di valori/intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) in relazione alla gestione reale di imprese intestate a familiari. In tutti i motivi si censura altresì la mancata considerazione, da parte del Tribunale, di determinate deduzioni difensive e la presunta motivazione apparente o illogica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: carenza di interesse all'impugnazione poiché il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare anche per i delitti di detenzione e porto di armi (capi 8 e 9) non impugnati, i quali da soli giustificavano la misura. Sul merito la Corte rileva comunque che le censure sono infondate o, comunque, inammissibili: 1) la valutazione del Tribunale del Riesame circa la gravità indiziaria per la partecipazione alla cosca "Ficara-Latella" è coerente con le intercettazioni e gli elementi raccolti e la Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella di merito quando si tratta di interpretazione di intercettazioni; 2) la qualificazione dell'episodio della tanica di benzina come atto intimidatorio idoneo a costituire grave indizio di tentata estorsione è plausibile e il contributo di Gullì (indicazione del luogo, conferma dell'operazione) è stato ritenuto sufficiente a configurare concorso; 3) le deduzioni difensive sui trasferimenti di valori e intestazioni fittizie non sono idonee in sede di legittimità a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; la ricostruzione del Tribunale circa la gestione di fatto delle imprese familiari da parte del ricorrente è compatibile con le massime di esperienza. Perciò il ricorso viene respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposta notifica della sentenza al Direttore dell'istituto di detenzione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte conferma che la "messa a disposizione" stabile e continuativa può essere ricavata da elementi di fatto (intercettazioni, rapporti, operatività nel territorio) e la relativa valutazione spetta al giudice di merito

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale collegata all’agevolazione di associazione mafiosa; la presenza dell’aggravante non era decisiva ai fini della misura cautelare perché la custodia risultava giustificata anche da altri titoli (reati relativi alle armi)

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di trasferimento fraudolento di valori (precedentemente art. 12-quinquies d.l. 306/1992): la Corte ritiene plausibile che il trasferimento di risorse e la gestione reale di imprese formalmente intestate a terzi possano integrare il reato anche in sede cautelare

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di considerare gli "elementi a favore" dell'indagato; la Corte ricorda che tali "elementi a favore" sono limitati a elementi oggettivi e concludenti, escludendo le mere prospettazioni difensive o interpretazioni alternative non oggettive

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma citata in riferimento alle esigenze di motivazione e di impugnazione; la Corte valuta la motivazione secondo i canoni di congruenza e logica

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione; richiamato nel contesto della formalità dell'impugnativa

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Interesse attuale e concreto all'impugnazione: la Corte applica il principio secondo cui manca interesse quando la misura cautelare rimarrebbe comunque applicata per altre imputazioni non impugnate

  • art. 513-bis cod. pen.

    Richiamato per distinguere estorsione da illecita concorrenza: la Corte ricorda la differenza normativa e che, comunque, l'atto intimidatorio può integrare estorsione anche se persegua finalità concorrenziali

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per disporre la trasmissione della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario, in quanto la pronuncia non determina la liberazione del detenuto

Massime di principio

  • Se il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare anche per altri reati non impugnati che da soli giustificano la misura, il ricorso per cassazione contro singole imputazioni puoò essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato sulla motivazione del giudice del riesame è limitato: la Corte controlla la congruenza e la logica della motivazione, non sostituisce la valutazione di merito, soprattutto sull’interpretazione di intercettazioni
  • Gli "elementi a favore" che il giudice deve considerare sono soltanto quelli oggettivi e concludenti; argomentazioni difensive meramente alternative o negatorie non impediscono la decisione cautelare
  • Per il concorso in estorsione non è necessario un apporto materiale diretto: anche atti che facilitano o rassicurano l'autore principale possono costituire un contributo partecipativo rilevante
  • Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può ricorrere anche mediante la gestione di fatto di imprese formalmente intestate a terzi; la prova di trasferimenti di risorse e poteri decisionali puoò essere valutata in sede cautelare secondo le massime di esperienza
  • La qualificazione dell’aggravante di agevolazione mafiosa rileva solo se la sua perdita comporterebbe effetti concreti sulla misura; altrimenti la contestazione della sola aggravante può essere priva di interesse ai fini dell’impugnazione

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