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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30703/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel corso di un procedimento esecutivo promosso contro una società, una terza parte vi era intervenuta. La società debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; il giudizio di merito sull'opposizione era poi stato dichiarato estinto dal Tribunale di Roma per mancata tempestiva riassunzione dopo l'interruzione del processo dovuta alla sospensione dall'esercizio della professione forense dei difensori della parte opponente. Il Tribunale non aveva adottato provvedimenti sulle spese, richiamando l'art. 310, comma 4, c.p.c. La parte opponente aveva quindi appellato lamentando l'omessa liquidazione delle spese in suo favore e sostenendo che tali spese dovessero essere poste a carico della controparte, in quanto quest'ultima si sarebbe opposta all'estinzione imponendo una decisione sui relativi presupposti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione sono state dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 115, 116 e 310 c.p.c., nonché omesso esame di una circostanza determinante, contestando la regolazione delle spese nel giudizio estinto e l'applicazione dell'art. 310 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse gli oneri di specificità e localizzazione degli atti imposti dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché il ricorso non forniva in modo adeguato gli elementi necessari a verificare la natura del procedimento esecutivo, l'identità di tutte le parti e il titolo dell'intervento, né trascriveva puntualmente gli atti processuali rilevanti. Inoltre, il contenuto degli atti riportato nel ricorso non dimostrava la tesi della ricorrente; al contrario, non emergeva che la controparte avesse contestato in primo grado i presupposti dell'estinzione. La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni questione sull'integrità del contraddittorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    indica l'opposizione all'esecuzione proposta dalla parte nel procedimento esecutivo

  • art. 310, comma 4, c.p.c.

    nelle ipotesi di estinzione del processo, le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, quando non vi sia controversia sull'estinzione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa e non indica/trascrive puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e il deposito di memorie

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile un'esposizione dei fatti di causa completa e autosufficiente, con specifica indicazione e puntuale trascrizione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • La parte che censura la statuizione sulle spese in un processo estinto deve allegare e dimostrare in modo preciso i presupposti processuali e il contenuto degli atti da cui deriverebbe l'errore del giudice di merito.
  • Quando il giudizio si estingue senza contestazione dei relativi presupposti, opera la regola dell'art. 310, comma 4, c.p.c., per cui le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
  • L'inammissibilità del ricorso per ragioni formali preclude l'esame di questioni ulteriori, comprese quelle relative al contraddittorio nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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