Sentenza n. 6701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto, sostenendo l’illegittimità del diniego del Prefetto di Treviso del 14 giugno 2022. Ha dedotto che l’istanza fosse stata erroneamente qualificata come domanda di nuovo rilascio anziché come domanda di rinnovo, nonostante la disciplina emergenziale e i precedenti rinnovi favorevoli; da ciò avrebbe dovuto derivare una valutazione dell’affidamento maturato e un obbligo di motivazione rafforzata circa il mutamento di orientamento. Ha inoltre lamentato l’omessa o insufficiente considerazione degli elementi attestanti la persistenza e l’aggravamento della propria situazione di rischio personale e professionale, anche in ragione dell’attività imprenditoriale svolta in settori connessi alla difesa e alla sicurezza. Infine, ha contestato il richiamo ai dati statistici sull’andamento della criminalità nella provincia, ritenendolo estraneo alla necessaria verifica individualizzata del dimostrato bisogno previsto dall’art. 42 del r.d. n. 773 del 1931. In appello ha altresì prodotto, per la prima volta, documentazione relativa al coinvolgimento della propria impresa in attività riconducibili ai settori della difesa e della sicurezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., la documentazione prodotta per la prima volta in appello, non essendo stata dimostrata l’impossibilità di produrla tempestivamente in primo grado. Ha inoltre rilevato che gli elementi fattuali avrebbero dovuto essere rappresentati e documentati già nel procedimento amministrativo, non potendo il giudizio integrare ex post il quadro istruttorio sottoposto all’Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto irrilevante la distinzione tra rilascio e rinnovo: in entrambi i casi l’Autorità deve verificare, al momento della decisione, l’attuale sussistenza del requisito del dimostrato bisogno. Il precedente rilascio o rinnovo non attribuisce un diritto quesito né determina un affidamento qualificato al rinnovo, poiché l’Amministrazione può negare il rinnovo anche sulla base di una rinnovata valutazione delle medesime circostanze già considerate in passato, senza necessità di una motivazione rafforzata per il solo mutamento della valutazione. Quanto al rischio personale, il porto di pistola per difesa personale è stato qualificato come titolo autorizzatorio eccezionale, subordinato alla prova di un bisogno specifico, effettivo, concreto, attuale e individualizzato. La natura dell’attività economica, l’entità degli interessi patrimoniali, gli spostamenti, la movimentazione di denaro o l’operatività in settori strategici non sono, da soli, sufficienti a dimostrare una concreta esposizione personale a rischi qualificati. La valutazione prefettizia è stata ritenuta espressione dell’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e immune da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il riferimento ai dati statistici sulla criminalità provinciale non è stato considerato decisivo né illegittimo, poiché costituiva un elemento di contesto e non la ragione determinante del diniego; quest’ultima consisteva nell’insufficienza degli elementi individuali addotti a dimostrare il pericolo personale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiede la verifica attuale di uno specifico, effettivo, concreto, attuale e individualizzato bisogno di autodifesa; la precedente titolarità della licenza non attribuisce un diritto al rinnovo.
La produzione per la prima volta in appello è inammissibile quando la parte non deduca né dimostri l’impossibilità di produrre tempestivamente la documentazione nel giudizio di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La licenza di porto di pistola per difesa personale è un titolo autorizzatorio eccezionale, il cui rilascio e rinnovo presuppongono la dimostrazione di un bisogno di autodifesa specifico, effettivo, concreto, attuale e individualizzato.
- In sede di rinnovo del porto d’armi l’Autorità di pubblica sicurezza deve verificare nuovamente l’attuale sussistenza del dimostrato bisogno e può negare il rinnovo anche rivalutando le medesime circostanze già poste a fondamento di precedenti rinnovi, senza che sia necessario un fatto sopravvenuto né una motivazione rafforzata per il solo mutamento della valutazione.
- La precedente titolarità di una licenza di porto d’armi non attribuisce un diritto quesito al rinnovo e non determina, di per sé, un affidamento qualificato alla prosecuzione dell’autorizzazione.
- La natura dell’attività imprenditoriale, l’entità degli interessi patrimoniali, gli spostamenti, la movimentazione di denaro o l’operatività in settori sensibili non dimostrano automaticamente il bisogno di autodifesa: occorrono elementi specifici comprovanti una concreta esposizione personale a rischi attuali e qualificati.
- Il richiamo ai dati statistici sull’andamento della criminalità territoriale può costituire un elemento di contesto della valutazione amministrativa, ma non può sostituire l’accertamento individualizzato del pericolo personale; il diniego deve fondarsi principalmente sull’insufficienza degli elementi concreti riferibili al richiedente.
- La documentazione prodotta per la prima volta in appello è inammissibile se l’appellante non dimostra l’impossibilità di produrla nel giudizio di primo grado; inoltre, il processo non può essere utilizzato per integrare ex post il quadro fattuale e documentale sottoposto all’Amministrazione nel procedimento.
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