Cassazione Penale, Sentenza n. 5588/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/04/2021 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p., la richiesta del ricorrente volta a ottenere l'applicazione della continuazione fra i reati disciplinati dall'art. 639 c.p., già puniti con due distinti decreti penali di condanna (del 1/7/2019 e del 4/7/2019). Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e inosservanza degli artt. 666 commi 3 e 4 c.p.p., perché il provvedimento è stato emesso senza contraddittorio fuori dai casi previsti dal comma 2; (ii) contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per omissione di valutazione di dati processuali rilevanti (modalità delle condotte e contesto spazio-temporale), ossia travisamento della prova per omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo preliminarmente che il decreto di inammissibilità emesso de plano ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p. sia legittimo solamente quando la manifesta infondatezza è riscontrabile per difetto delle condizioni di legge in senso stretto (vizi di legittimità non implicanti valutazioni discrezionali). Nel caso di specie il GIP aveva invece effettuato una valutazione di merito sulla continuazione, sicché non poteva decidere senza contraddittorio; il provvedimento è pertanto affetto da nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma, Ufficio GIP, per un nuovo giudizio secondo le forme previste dagli artt. 666 commi 3 e 4 c.p.p.
Norme richiamate
comma 2, comma 3, comma 4
Il comma 2 consente il provvedimento de plano solo quando la manifesta infondatezza è riscontrabile per difetto delle condizioni di legge (vizi di legittimità non merito); i commi 3 e 4 prevedono invece le forme del contraddittorio e dell'udienza in camera di consiglio quando è necessaria una valutazione non meramente formale
Richiamata per spiegare la nullità del provvedimento emesso senza le forme del contraddittorio quando la legge lo richiede
Richiamata unitamente all'art. 178 per affermare la nullità di ordine generale del provvedimento impugnato
Norma sostanziale sulla quale si fondava la richiesta del ricorrente di applicazione della continuazione fra reati giudicati con decreti penali
Norma di impugnazione che consente di censurare la motivazione come contraddittoria o travisante la prova; il ricorrente la invocava per omissione di valutazione di elementi rilevanti
Massime di principio
- Il decreto di inammissibilità emesso de plano ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p. è ammissibile solo quando la manifesta infondatezza è immediatamente riscontrabile per difetto delle condizioni di legge (vizi di legittimità) e non quando si rende necessaria una valutazione di merito
- Se il giudice dell'esecuzione compie valutazioni che implicano un approfondimento discrezionale (es. verifica della sussistenza della continuazione), deve procedere nel contraddittorio secondo gli artt. 666 commi 3 e 4 c.p.p.; la mancata osservanza di tale forma determina nullità rilevabile
- La censura di motivazione contraddittoria o il travisamento della prova per omissione (art. 606 lett. e) c.p.p.) resta uno strumento processuale valido, ma può risultare assorbita quando prevalgono vizi procedurali sostanziali relativi alla forma del provvedimento
- In presenza di provvedimenti di inammissibilità emessi senza udienza, il difensore deve impugnare evidenziando che la decisione ha richiesto valutazioni di merito e chiedere il rinvio perché sia svolto il contraddittorio; il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento e il rinvio
- Nel valutare richieste di 'continuazione' occorre documentare e sottolineare elementi oggettivi come la modalità della condotta e il contesto spazio-temporale per dimostrare l'unicità o la connessione delle fattispecie; tali elementi, se non valutati dal giudice, possono essere oggetto di censura motivazionale
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