Cassazione Penale, Sentenza n. 51475/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa comunicazione ai difensori, ai sensi degli artt. 83, commi 1, 13 e 14 del d.l. n. 18/2020, della nuova data dell'udienza fissata dopo il rinvio disposto durante le misure di sospensione delle udienze per emergenza COVID-19 (d.l. 8/3/2020 n.11 e d.l. n.18/2020); 2) vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per presunta mancata specificazione delle ragioni della quantificazione della pena base fissata in primo grado e confermata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità) e ha assorbito il secondo. Ha accertato che l'udienza del 24 marzo 2020 doveva essere rinviata d'ufficio ai sensi dei d.l. 11/2020 e 18/2020 e che la nuova data non è stata comunicata alle parti secondo le modalità previste, con conseguente nullità assoluta degli atti successivi e della pronuncia resa in udienza. Di conseguenza la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate e gli atti trasmessi al Tribunale di Busto Arsizio per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
d.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1
"a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"
Il rinvio d'ufficio delle udienze disposto dal decreto era obbligatorio per il periodo indicato; in mancanza di comunicazione della nuova data alle parti l'udienza successiva non poteva essere validamente celebrata
d.l. n. 18 del 2020, art. 83, commi 1, 13 e 14
Stabilisce le modalità di rinvio e l'obbligo di comunicazione alle parti delle nuove date: l'omessa comunicazione secondo tali commi determina violazione procedurale rilevante
d.l. n. 11 del 8 marzo 2020, art. 2, comma 2, lett. g
Individua le eccezioni al rinvio d'ufficio; la Corte ha verificato che nessuna eccezione si applicava al caso concreto
codice deontologico/processuale - art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina di difensore d'ufficio in caso di mancata comparizione dei difensori di fiducia; la Corte ha ritenuto però che la nomina non possa sanare la violazione procedurale quando l'udienza non doveva essere celebrata per mancata comunicazione del rinvio
art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede i "mezzi tecnici idonei" per le comunicazioni; la Corte ha ritenuto che l'inserimento negli elenchi delle cause rinviate al Consiglio dell'Ordine non sostituisce la comunicazione diretta prevista dalla norma di emergenza, salvo deroga espressa
artt. 2 e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000
Norme sostanziali relative ai reati contestati (reati tributari): la decisione sulla nullità ha reso inammissibile il prosieguo del giudizio sul merito in questa sede, sicché la statuizione sostanziale è stata annullata insieme al giudizio
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Richiamata in relazione alle pene accessorie applicate in primo e secondo grado; la statuizione sulle pene accessorie è stata però travolta dall'annullamento per nullità
Massime di principio
- In presenza di provvedimenti emergenziali che dispongono il rinvio d'ufficio delle udienze, il giudice è obbligato a comunicare la nuova data alle parti secondo le modalità previste dalla normativa eccezionale; l'omessa comunicazione può comportare nullità assoluta degli atti successivi
- La nomina di un difensore d'ufficio non è idonea a sanare la violazione derivante dall'omessa comunicazione del rinvio quando l'udienza non doveva essere celebrata per effetto della normativa emergenziale
- L'inserimento negli elenchi delle cause rinviate o altre comunicazioni interne all'ufficio (es. al Consiglio dell'Ordine) non sostituisce, in assenza di deroga espressa, la comunicazione diretta alle parti richiesta dalla normativa di emergenza
- Se una censura procedurale di nullità assoluta è fondata essa può assorbire questioni successive (es. vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio), rendendo necessario l'annullamento delle sentenze e il rinvio per il prosieguo
- Difensori e parti devono vigilare sulle comunicazioni di udienza soprattutto in periodi di misure straordinarie; la mancata ricezione della comunicazione può costituire un argomento valido per impugnare la validità degli atti
- Il principio generale: le deroghe alle regole ordinarie di convocazione e celebrazione delle udienze devono essere chiaramente previste e rispettate; ogni misura organizzativa interna non espressamente prevista dalla legge non può sostituire gli obblighi di comunicazione previsti dalla norma
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