Cassazione Penale, Sentenza n. 17297/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di atti persecutori a carico di Falso Anna Franca e, contemporaneamente, l'aveva condannata al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile a favore della vittima, Crolla Maria Assunta. Il ricorrente ha censurato la decisione nelle parti civili sostenendo che, in base agli artt. 538 e 578 c.p.p., il giudice penale in primo grado poteva decidere sulla domanda civile solo in caso di condanna penale in primo grado, mentre non sarebbe legittimo pronunciare statuizioni civili ove la responsabilita penale risulti estinta per prescrizione in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del Pubblico Ministero. La decisione si fonda sul principio che il Pubblico Ministero puo proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge solo se sussiste un interesse concreto e attuale, diretto a rimuovere effetti pregiudizievoli rilevabili d'ufficio quali violazioni del principio di legalita o nullita assolute. Non sussiste pertanto interesse del PM a impugnare statuizioni aventi carattere essenzialmente civilistico e tutelabili dalle sole parti private; il PM non puo surrogarsi alla parte civile che abbia scelto di non impugnare e non puo trasformare l'interesse privato in interesse pubblico salvo i limiti esposti. Ne consegue che le statuizioni civili della sentenza impugnata restano ferme e il ricorso del Procuratore generale e stato respinto come inammissibile.
Norme richiamate
art. 568 cod. proc. pen., comma 4
Principio generale: il ricorso per cassazione deve essere sorretto da un interesse concreto e attuale. La Corte richiama che anche il ricorso del PM deve rispettare questo requisito.
art. 568 cod. proc. pen., comma 4-bis
Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione
La norma consente al PM di proporre ricorso per tutelare l'interessato, ma la Corte precisa che tale potere e ammesso solo se l'interesse emerge chiaramente e l'impugnazione non puo comportare esiti peggiorativi per la parte privata; inoltre non autorizza il PM a impugnare qualsiasi statuizione civilistica.
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali
Riconosce storicamente la facolta del PM di impugnare nell'interesse della legge, ma la Corte interpreta questo potere in modo limitato: il PM puo agire per vigilare sull'osservanza della legge e su questioni di interesse pubblico o nullita assolute, non per tutelare interessi civilistici privati.
artt. 538 e 578 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso per sostenere che il giudice penale puo decidere sulle domande civili solo in caso di condanna. La Corte non decide nel merito sulla corretta applicazione di tali articoli in questa fattispecie perche dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse del PM.
art. 73 ordinamento giudiziario
Richiamato per la funzione di vigilanza che compete al Pubblico Ministero sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, che giustifica la possibilita di impugnare nell'interesse della legge ma nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
Norma menzionata nella giurisprudenza richiamata: la Corte ricorda che certe violazioni, come l'omessa interlocuzione della parte civile, non sempre integrano nullita assolute che legittimino l'intervento del PM.
Richiamato per distinguere le ipotesi in cui la tutela contro le violazioni processuali spetti alle sole parti private; la Corte evidenzia che non tutte le violazioni hanno rilievo pubblico tale da autorizzare il PM a impugnare.
art. 182 cod. proc. pen., comma 1, seconda ipotesi
Usato per spiegare che alcune nullita non possono essere sollevate da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, rafforzando il principio che il PM non puo sostituirsi alle parti private.
art. 183 cod. proc. pen., lettera a)
Richiamato in relazione alla sanatoria delle nullita quando la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle o ha accettato gli effetti dell'atto, cioe quando l'acquiescenza della parte privata impedisce l'intervento del PM.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero puo proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge solo se sussiste un interesse concreto e attuale finalizzato a rimuovere effetti pregiudizievoli rilevabili d'ufficio, come violazioni del principio di legalita o nullita assolute.
- Il PM non e legittimato a impugnare statuizioni di natura essenzialmente civilistica adottate nel processo penale quando l'unico interesse coinvolto e quello privato della parte civile che non ha impugnato.
- L'introduzione dell'art. 568 comma 4-bis non amplia illimitatamente i poteri del PM: puo agire a favore dell'imputato solo entro limiti chiari, evitando di sovrapporsi alla volonta e alla strategia delle parti private o di provocare peggioramenti per le stesse.
- Se si intende contestare pronunce civili rese nel processo penale e si e parte interessata, occorre che sia la parte civile o l'imputato a proporre le impugnazioni opportune; l'acquiescenza della parte puo precludere l'intervento del PM.
- In situazioni analoghe, perche il PM abbia interesse a ricorrere, la questione deve avere rilievo di ordine pubblico, rilevare ex officio e non essere sanabile per semplice inerzia della parte privata.
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