Cassazione Civile, Ordinanza n. 22023/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte della Regione, di un contributo in conto interessi originariamente riconosciuto al dante causa dei ricorrenti con delibere degli anni Settanta e poi annullato in sede amministrativa molti anni dopo. Gli eredi chiedevano in giudizio il pagamento della quota di contributo non corrisposta, oltre a somme ulteriori per interessi di mora, spese bancarie, oneri e maggior danno da svalutazione. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte della pretesa economica relativa al contributo, escludendo il maggior danno e ritenendo necessaria una costituzione in mora per gli interessi moratori. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto sostanziale delle ulteriori pretese, rilevando la genericità della domanda, l’assenza di prova sul maggior danno e l’insussistenza di una valida messa in mora. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato riconoscimento degli interessi moratori; omesso esame della messa in mora e delle risposte della Regione; violazione di norme in tema di decorrenza degli interessi e costituzione in mora; violazione delle norme sulla motivazione; nullità della sentenza per motivazione apparente, anche con riferimento alla qualità di imprenditori dei ricorrenti e al maggior danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva già considerato gli interessi moratori nella somma liquidata dal Tribunale, mentre il tema realmente non accolto era il maggior danno ex art. 1224 c.c., per il quale mancavano allegazioni e prova. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano indicato come e quando la richiesta di pagamento fosse stata introdotta nel giudizio di merito; inoltre la diffida del 2013 era un fatto nuovo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e comunque perché l’accertamento dell’idoneità degli atti a costituire in mora è giudizio di fatto riservato al merito; la Corte ha ribadito che proposte di bonario componimento non equivalgono automaticamente a una vera messa in mora se non contengono esplicita richiesta di adempimento e inequivoca volontà di far valere il credito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica censura autonoma. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, ma chiara ed esaustiva. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 701bis c.p.c.
indica il rito introduttivo richiamato nel giudizio di merito, senza che la Corte ne ricavi specifici principi sostanziali
richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza degli interessi sulle somme liquide ed esigibili
artt. 1282, c.2, 1219, 1182, c.3, 1224, 1284, c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la costituzione in mora del debitore
artt. 1282, c.2, 1219, 1182, c.3, 1224, 1284, c.c.
richiamato dai ricorrenti sul luogo dell'adempimento e sulla mora
artt. 1282, c.2, 1219, 1182, c.3, 1224, 1284, c.c.; maggior danno di cui all’art. 1224 c.c.
la Corte distingue tra interessi moratori, già compresi nella somma liquidata, e maggior danno da ritardo, che richiede specifica allegazione e prova
artt. 1282, c.2, 1219, 1182, c.3, 1224, 1284, c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione al saggio degli interessi
artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la struttura della motivazione della sentenza
valutabile ex art. 2943, comma quarto cod. civ.
la Corte richiama il principio secondo cui un atto può avere efficacia interruttiva solo se contiene l'esplicitazione della pretesa e la chiara volontà del creditore di far valere il diritto
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione o della costituzione in mora non è sufficiente un generico sollecito o una proposta di definizione bonaria: l'atto deve contenere l'esplicita richiesta di adempimento e la manifestazione inequivoca della volontà di far valere il credito.
- L'accertamento circa l'idoneità di un atto a costituire in mora il debitore è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non apparente.
- La domanda di maggior danno da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria richiede specifica allegazione e prova, non potendo essere accolta in modo automatico in assenza di elementi concreti.
- In sede di legittimità la censura di omesso esame di un fatto decisivo o di difetto di motivazione deve essere specifica e autosufficiente, indicando dove e come il fatto sia stato dedotto e discusso nel giudizio di merito.
- Se il giudice di merito ha già incluso gli interessi moratori nella somma liquidata, non può parlarsi di omesso riconoscimento degli stessi solo perché è stato negato il maggior danno ulteriore.
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