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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40039/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna (giudizio abbreviato) per detenzione di stupefacenti (art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e ricettazione (art.648 c.p.). Quattro motivi: 1) insufficienza del solo narcotest per accertare la natura e il principio attivo della sostanza; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; 3) mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione, dato che il motore nautico era nel magazzino e non occultato; 4) diniego della sospensione condizionale della pena nonostante un precedente depenalizzato e una sola condanna a pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul narcotest: la sola analisi con narcotest, unita al peso lordo, al confezionamento e agli altri elementi (bilancini, contabilità, elenchi di nominativi), è sufficiente per affermare la natura stupefacente e l'idoneità alla cessione; pertanto la condanna per detenzione ai fini di spaccio è confermata. Ha respinto il motivo relativo all'art.131-bis, ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente escluso la particolare tenuità in ragione degli elementi che indicavano destinazione allo spaccio. Ha ritenuto corretta la valutazione sulla ricettazione: l'elemento soggettivo può risultare da elementi anche indiretti e dall'omessa giustificazione della provenienza del bene. Ha invece accolto il quarto motivo: una delle precedenti condanne riguardava un fatto depenalizzato (abolitio criminis) e quindi non ostativa alla concessione della sospensione condizionale; di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale, e la sospensione è riconosciuta. Gli altri profili restano confermati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 5

    La natura dello stupefacente può essere accertata anche mediante narcotest unitamente ad elementi contestuali (peso lordo, confezionamento, strumenti di pesatura), per cui l'assenza dell'analisi chimica del principio attivo non rende automaticamente infondata la contestazione del reato; la mancanza della quantità del principio attivo può comunque non recare pregiudizio se la valutazione complessiva ricade nella fattispecie di spaccio.

  • codice penale, art.648

    L'elemento soggettivo della ricettazione (consapevolezza della provenienza illecita) può essere desunto anche da elementi indiretti e dall'omessa o non attendibile giustificazione della provenienza della cosa; l'onere di spiegare modalità e titolo di acquisizione può gravare sull'imputato quando il contesto fa ritenere l'illiceità.

  • codice penale, art.131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione del fatto 'in sé': se il giudice ritiene che il fatto non sia tenue (per confezionamento, strumenti, contabilità, elementi indicativi di spaccio) può escludere l'applicazione dell'art.131-bis anche se non sussistono precedenti ostativi.

  • Legge 24 dicembre 1969, n.669, art.32 (contravvenzione depenalizzata)

    art.32 L. 24/12/1969, n.669

    La successiva depenalizzazione (abolitio criminis) di un reato comporta che la relativa precedente condanna non mantenga effetti preclusivi sull'accesso a benefici (es. sospensione condizionale della pena); pertanto condanne depenalizzate non ostano al riconoscimento del beneficio.

Massime di principio

  • Il narcotest, se combinato con elementi oggettivi come peso lordo e modalità di confezionamento, può essere ritenuto sufficiente per accertare la natura della sostanza quando non vi sia concreta attività difensiva volta a dimostrare il contrario.
  • La causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. è esclusa quando, anche a fronte di scarsa anzianità di precedenti, il fatto dimostra caratteristiche (confezionamento, strumenti di taglio/pesatura, contabilità, elenchi) compatibili con l'attività di spaccio.
  • La consapevolezza della provenienza illecita nella ricettazione può essere provata con elementi indiretti; l'omessa o non credibile giustificazione della provenienza può rafforzare l'ipotesi della provenienza illecita.
  • Le condanne riferite a fatti successivamente depenalizzati (abolitio criminis) non precludono il riconoscimento di benefici come la sospensione condizionale della pena e devono essere considerate non ostative.
  • In situazioni simili, la difesa deve attivarsi concretamente (es. richiedere analisi chimiche, fornire spiegazioni documentate sulla provenienza di beni) per contrastare efficacemente le inferenze probatorie basate su elementi indiretti.

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