Cassazione Penale, Ordinanza n. 04568/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: lamentava l'erronea applicazione della legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'ordine di applicazione delle riduzioni di pena derivanti dalle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e dall'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. In sostanza chiedeva una diversa modulazione della pena, contestando la sequenza con cui il giudice di merito aveva operato le diminuzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la censura si poneva in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha ribadito che la graduazione della pena, compresa la fissazione della pena base e l'applicazione di aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la pena sia frutto di mero arbitrio, di ragionamento manifestamente illogico o sia illegale. Poiché il ricorso mirava in realtà a una nuova valutazione della congruità della pena, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come attenuante oggetto della contestazione sulla sequenza di applicazione delle riduzioni di pena.
Richiamato come attenuante oggetto della contestazione sulla sequenza di applicazione delle riduzioni di pena.
Indicato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
Indicato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
Non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la pena base e l'ordine di applicazione delle diminuzioni per circostanze attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la quantificazione sia il frutto di arbitrio, di manifesta illogicità o dia luogo a una pena illegale.
- La doglianza che attenga solo alla diversa sequenza o modulazione delle riduzioni di pena, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio macroscopico, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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