Cassazione Civile, Ordinanza n. 37006/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla TARSU per l'anno d'imposta 2012, con cui il comune contestava l'omesso pagamento del tributo e irrogava una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto, ritenendosi non applicabile la sanzione nei casi di tributi iscritti a ruolo; in appello il comune otteneva riforma della decisione, poiché la CTR riteneva legittima l'emissione dell'avviso di accertamento con applicazione della sanzione anche se il tributo poteva essere iscritto a ruolo. In cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, 16 d.lgs. n. 473 del 1997 e 72 d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che, in caso di mero omesso versamento della TARSU determinata sulla base di dati già noti e delle dichiarazioni precedenti, il comune avrebbe dovuto procedere alla sola iscrizione a ruolo e non poteva applicare la sanzione del 30%, riservata ai casi di dichiarazione omessa o infedele.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che per la TARSU il comune può, in via eccezionale, liquidare il tributo e iscriverlo a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente senza previa notifica di accertamento, salvo il caso di omessa o incompleta denuncia. Tuttavia, se il comune sceglie di emettere un avviso di accertamento invece di procedere a iscrizione a ruolo, non può utilizzare tale scelta per applicare la sanzione prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, perché quella sanzione non opera per i tributi ordinariamente riscossi mediante ruolo. La CTR è stata quindi cassata per avere ritenuto applicabile la sanzione anche in presenza di semplice omesso versamento, mentre la Corte ha affermato che accertamento e sanzione presuppongono dichiarazione omessa o infedele, non il solo mancato pagamento. La causa è stata rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito applicabile.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
"fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo"
la sanzione del 30% per omesso versamento non si applica ai tributi che sono ordinariamente riscossi mediante iscrizione a ruolo; non può essere aggirata mediante scelta dell'amministrazione di emettere un avviso di accertamento per un tributo che normalmente va iscritto a ruolo.
art. 16 d.lgs. n. 473 del 1997
richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina sanzionatoria, senza una specifica autonoma regola evidenziata nel testo.
art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993
per la TARSU attribuisce ai comuni una facoltà eccezionale di liquidazione e iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli precedenti, senza preventiva notifica di accertamento salvo omessa o incompleta denuncia.
Massime di principio
- Per la TARSU, l'iscrizione a ruolo sulla base dei dati già acquisiti è una facoltà eccezionale del comune, non un obbligo, e non richiede l'emissione di un preventivo avviso di accertamento salvo che vi sia omessa o infedele dichiarazione del contribuente.
- La scelta dell'amministrazione di emettere un avviso di accertamento in luogo dell'iscrizione a ruolo non consente di applicare una sanzione che la legge esclude per i tributi ordinariamente riscossi mediante ruolo.
- La sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 non può essere irrogata per il solo mancato pagamento della TARSU quando manchi una dichiarazione omessa o infedele.
- Quando la disciplina speciale prevede un meccanismo ordinario di riscossione mediante ruolo, la pretesa sanzionatoria deve essere coordinata con quel meccanismo e non può esserne elusa mediante diversa qualificazione formale dell'atto impositivo.
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