Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità riportato alla prima prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di L’Aquila all’esito della prima prova scritta, deducendo, per quanto emerge dall’ordinanza, un manifesto vizio di illogicità e disparità di trattamento rispetto alle valutazioni attribuite ad altri elaborati, nonché l’erroneità o illogicità della valutazione della Commissione alla luce delle diverse conclusioni contenute in un parere pro veritate. È stato inoltre contestato il difetto di motivazione del giudizio numerico, in relazione all’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 e alla disciplina applicabile all’esame.

La decisione

Il TAR, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un apprezzabile fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha escluso la manifesta illogicità o disparità di trattamento, osservando che tale vizio presuppone l’assoluta identità delle situazioni comparate, non ravvisabile tra elaborati caratterizzati da autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il parere pro veritate, anche se perviene a conclusioni diverse, non consente al giudice di rivalutare la prova scritta sostituendo il proprio giudizio, o quello dei consulenti, a quello della Commissione; le divergenze evidenziate, inoltre, non dimostrano illogicità, incoerenza o difetto di motivazione, considerato l’elevato tasso di discrezionalità tecnica proprio della valutazione di idoneità. Quanto al terzo motivo, il TAR ha richiamato l’orientamento prevalente e la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7/2017, secondo cui l’entrata in vigore della riforma dell’esame è stata procrastinata complessivamente e il voto numerico è sufficiente quale motivazione, salvo che la Commissione si sia autovincolata a fornire una motivazione ulteriore; nel caso concreto non risultava tale autovincolo. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche per l’assenza di difese scritte dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata rigettata per l’assenza di un apprezzabile fumus boni iuris.

  • art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La disciplina è stata esaminata con riferimento all’obbligo di motivazione delle valutazioni dell’esame di abilitazione; secondo il TAR, alla luce dell’orientamento richiamato, il voto numerico è sufficiente, salvo autovincolo della Commissione a una motivazione ulteriore.

Massime di principio

  • Nella valutazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio, né quello espresso in un parere pro veritate, alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, salvo che emergano illogicità, incoerenza o altri vizi manifesti.
  • La disparità di trattamento nella valutazione di prove scritte richiede l’assoluta identità delle situazioni comparate; tale identità non può presumersi quando gli elaborati presentano autonomi sviluppi argomentativi e differenti percorsi logico-giuridici.
  • Il voto numerico espresso dalla Commissione d’esame è sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o non idoneità, ove non risulti che la Commissione si sia autovincolata a rendere una motivazione ulteriore.
  • La formulazione di conclusioni diverse in un parere pro veritate non dimostra, di per sé, l’illegittimità della valutazione della Commissione né integra un vizio di illogicità o difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.