Ordinanza n. 140/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità riportato alla prima prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di L’Aquila all’esito della prima prova scritta, deducendo, per quanto emerge dall’ordinanza, un manifesto vizio di illogicità e disparità di trattamento rispetto alle valutazioni attribuite ad altri elaborati, nonché l’erroneità o illogicità della valutazione della Commissione alla luce delle diverse conclusioni contenute in un parere pro veritate. È stato inoltre contestato il difetto di motivazione del giudizio numerico, in relazione all’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 e alla disciplina applicabile all’esame.
La decisione
Il TAR, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un apprezzabile fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha escluso la manifesta illogicità o disparità di trattamento, osservando che tale vizio presuppone l’assoluta identità delle situazioni comparate, non ravvisabile tra elaborati caratterizzati da autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il parere pro veritate, anche se perviene a conclusioni diverse, non consente al giudice di rivalutare la prova scritta sostituendo il proprio giudizio, o quello dei consulenti, a quello della Commissione; le divergenze evidenziate, inoltre, non dimostrano illogicità, incoerenza o difetto di motivazione, considerato l’elevato tasso di discrezionalità tecnica proprio della valutazione di idoneità. Quanto al terzo motivo, il TAR ha richiamato l’orientamento prevalente e la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7/2017, secondo cui l’entrata in vigore della riforma dell’esame è stata procrastinata complessivamente e il voto numerico è sufficiente quale motivazione, salvo che la Commissione si sia autovincolata a fornire una motivazione ulteriore; nel caso concreto non risultava tale autovincolo. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche per l’assenza di difese scritte dell’amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata rigettata per l’assenza di un apprezzabile fumus boni iuris.
art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247
La disciplina è stata esaminata con riferimento all’obbligo di motivazione delle valutazioni dell’esame di abilitazione; secondo il TAR, alla luce dell’orientamento richiamato, il voto numerico è sufficiente, salvo autovincolo della Commissione a una motivazione ulteriore.
Massime di principio
- Nella valutazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio, né quello espresso in un parere pro veritate, alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, salvo che emergano illogicità, incoerenza o altri vizi manifesti.
- La disparità di trattamento nella valutazione di prove scritte richiede l’assoluta identità delle situazioni comparate; tale identità non può presumersi quando gli elaborati presentano autonomi sviluppi argomentativi e differenti percorsi logico-giuridici.
- Il voto numerico espresso dalla Commissione d’esame è sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o non idoneità, ove non risulti che la Commissione si sia autovincolata a rendere una motivazione ulteriore.
- La formulazione di conclusioni diverse in un parere pro veritate non dimostra, di per sé, l’illegittimità della valutazione della Commissione né integra un vizio di illogicità o difetto di motivazione.
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