Cassazione Penale, Sentenza n. 36208/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Firenze: il PM contestava che l'imputato avesse formato e utilizzato un permesso per parcheggio invalidi integralmente falso, non una mera fotocopia, riproducendone dimensioni, colori, plastificazione e timbro del Comune ("S.a.s. servizi alla Strada") e occultando l'assenza dell'ologramma, usando il documento per accedere alla ZTL e parcheggiare. Si deduceva violazione delle norme sulla falsità documentale (artt. 472-482 c.p. e connesse).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569, co. 4, c.p.p. La Corte ha affermato che la riproduzione che assuma l'apparenza dell'originale e sia utilizzata come tale integra falsità materiale (artt. 477 e 482 c.p. e principi collegati), e che il Tribunale non ha valutato correttamente le caratteristiche oggettive del contrassegno e il suo utilizzo.
Norme richiamate
Richiamato in epigrafe come norma penale generale sulla concorso di persone nel reato; non è il centro del ragionamento ma figura tra le imputazioni iniziali.
Norma sulla falsità materiale commessa dal privato; la Corte la interpreta nel senso che la riproduzione che ha l'apparenza dell'originale e viene usata come tale può integrare questo reato.
Norma che punisce l'uso di documenti falsi; la Corte conferma che l'esposizione e l'utilizzo di un permesso falso come originale rientrano nella fattispecie.
Richiamato nell'intestazione delle imputazioni in sede di merito; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Cassazione.
Norma relativa al riciclaggio o reati affini citata in via alternativa nel giudizio di merito; non è stata esaminata come prevalente dalla Cassazione nella decisione qui riportata.
Raggruppamento delle norme sulla falsità: il ricorso del PM denunciava violazione e falsa applicazione di queste disposizioni; la Cassazione richiama la giurisprudenza interpretativa relativa a tali articoli.
Citata nella motivazione in relazione al principio che la falsificazione di copie ha rilievo penale quando la copia sostituisce l'originale perché ha l'apparenza di esso; serve a chiarire la differenza tra mera fotocopia e imitazione.
Norma processuale utilizzata per disporre l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto indicati.
Massime di principio
- La mera fotocopia è penalmente irrilevante quando si presenta chiaramente come riproduzione e non ha l'apparenza dell'originale; non integra falsità materiale.
- Quando la copia assume l'apparenza dell'originale (stesse dimensioni, colori, plastificazione, timbro, assenza di segni distintivi visibili) e viene utilizzata come documento autentico, può integrarsi il reato di falsità materiale e l'uso del falso (artt. 477 e 482 c.p.).
- La qualificazione giuridica dipende da un giudizio di fatto sulle caratteristiche oggettive del documento e sulle modalità di uso (es. occultamento di elementi di sicurezza, visibilità dell'ologramma, uso per ottenere benefici come accesso alla ZTL).
- Se gli organi di polizia accertano la falsità solo dopo l'estrazione del documento, tale circostanza rafforza l'idea che si tratti di una imitazione idonea a sostituire l'originale, non di una mera fotocopia.
- In sede di impugnazione la Corte di merito deve motivare specificamente perché ritiene che un documento non presenti l'apparenza dell'originale; la mancanza di tale valutazione può giustificare annullamento e rinvio.
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