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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36208/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Firenze: il PM contestava che l'imputato avesse formato e utilizzato un permesso per parcheggio invalidi integralmente falso, non una mera fotocopia, riproducendone dimensioni, colori, plastificazione e timbro del Comune ("S.a.s. servizi alla Strada") e occultando l'assenza dell'ologramma, usando il documento per accedere alla ZTL e parcheggiare. Si deduceva violazione delle norme sulla falsità documentale (artt. 472-482 c.p. e connesse).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569, co. 4, c.p.p. La Corte ha affermato che la riproduzione che assuma l'apparenza dell'originale e sia utilizzata come tale integra falsità materiale (artt. 477 e 482 c.p. e principi collegati), e che il Tribunale non ha valutato correttamente le caratteristiche oggettive del contrassegno e il suo utilizzo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in epigrafe come norma penale generale sulla concorso di persone nel reato; non è il centro del ragionamento ma figura tra le imputazioni iniziali.

  • art. 477 c.p.

    Norma sulla falsità materiale commessa dal privato; la Corte la interpreta nel senso che la riproduzione che ha l'apparenza dell'originale e viene usata come tale può integrare questo reato.

  • art. 482 c.p.

    Norma che punisce l'uso di documenti falsi; la Corte conferma che l'esposizione e l'utilizzo di un permesso falso come originale rientrano nella fattispecie.

  • art. 469 c.p.p.

    Richiamato nell'intestazione delle imputazioni in sede di merito; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Cassazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma relativa al riciclaggio o reati affini citata in via alternativa nel giudizio di merito; non è stata esaminata come prevalente dalla Cassazione nella decisione qui riportata.

  • artt. 472-482 c.p.

    Raggruppamento delle norme sulla falsità: il ricorso del PM denunciava violazione e falsa applicazione di queste disposizioni; la Cassazione richiama la giurisprudenza interpretativa relativa a tali articoli.

  • art. 492 c.p.

    Citata nella motivazione in relazione al principio che la falsificazione di copie ha rilievo penale quando la copia sostituisce l'originale perché ha l'apparenza di esso; serve a chiarire la differenza tra mera fotocopia e imitazione.

  • art. 569, co. 4, c.p.p.

    Norma processuale utilizzata per disporre l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto indicati.

Massime di principio

  • La mera fotocopia è penalmente irrilevante quando si presenta chiaramente come riproduzione e non ha l'apparenza dell'originale; non integra falsità materiale.
  • Quando la copia assume l'apparenza dell'originale (stesse dimensioni, colori, plastificazione, timbro, assenza di segni distintivi visibili) e viene utilizzata come documento autentico, può integrarsi il reato di falsità materiale e l'uso del falso (artt. 477 e 482 c.p.).
  • La qualificazione giuridica dipende da un giudizio di fatto sulle caratteristiche oggettive del documento e sulle modalità di uso (es. occultamento di elementi di sicurezza, visibilità dell'ologramma, uso per ottenere benefici come accesso alla ZTL).
  • Se gli organi di polizia accertano la falsità solo dopo l'estrazione del documento, tale circostanza rafforza l'idea che si tratti di una imitazione idonea a sostituire l'originale, non di una mera fotocopia.
  • In sede di impugnazione la Corte di merito deve motivare specificamente perché ritiene che un documento non presenti l'apparenza dell'originale; la mancanza di tale valutazione può giustificare annullamento e rinvio.

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