Cassazione Civile, Ordinanza n. 00051/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio tributario, definito a seguito di rinvio della Corte di cassazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto integralmente l'appello del contribuente, ma ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio motivando con il diverso esito dei precedenti processi di merito e con la natura controversa della fattispecie. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione all'art. 15 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione addotta non rientrava tra le tassative ipotesi legittimanti la compensazione e non integrava gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice tributario. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulla regolamentazione delle spese processuali applicando l'art. 15 d.lgs. 546/1992 nel testo vigente ratione temporis e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio... La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile."
Nel processo tributario, la regola è la soccombenza; la compensazione totale o parziale è possibile solo nei limiti e con i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicato al rito tributario nel testo ratione temporis vigente.
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
La compensazione richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni specificamente esplicitate in motivazione; il mero richiamo al diverso esito dei gradi di merito o alla natura controversa della lite non basta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sulla regolazione delle spese.
art. 45 d.lgs. n. 69/2009
Richiamato per individuare il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile nel periodo considerato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere fondata sul solo alternarsi degli esiti nei diversi gradi di giudizio: occorre avere riguardo all'esito globale della lite.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione devono essere specifiche, pertinenti alla controversia e puntualmente indicate in motivazione; non sono sufficienti formule generiche o riferimenti al semplice carattere controverso della vicenda.
- Quando il giudice del rinvio è chiamato a provvedere anche sulle spese, deve regolarlasulla base del risultato finale del processo e può quindi compensarle solo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
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