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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27749/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in precedenza il riconoscimento giudiziale dello svolgimento di mansioni superiori con decorrenza dal 28.12.1990. Ha quindi chiesto: le differenze retributive per il periodo successivo, il versamento dei maggiori contributi correlati e, in via risarcitoria, il danno per la perdita parziale della prestazione pensionistica dovuta all'omesso o insufficiente versamento contributivo. La corte di merito ha ritenuto prescritto il credito retributivo e quello contributivo, ma non il danno da mancato versamento dei contributi per il periodo successivo al primo atto interruttivo. Con il ricorso principale il lavoratore ha censurato la decorrenza della prescrizione del danno pensionistico, sostenendo che esso non poteva essere fatto valere prima del raggiungimento dell'età pensionabile; con il ricorso incidentale la società di riscossione ha contestato l'esistenza dell'inadempimento contributivo, sostenendo che i contributi erano stati versati in misura adeguata alla retribuzione allora percepita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla decorrenza della prescrizione del danno da omissione contributiva e rinviando alla corte territoriale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha rigettato il ricorso incidentale della società di riscossione. La Corte ha affermato che il danno risarcibile ex art. 2116 c.c. per omissioni contributive si attualizza solo quando il lavoratore raggiunge i requisiti per la prestazione previdenziale, poiché solo allora si verifica la perdita totale o parziale del trattamento pensionistico; prima di tale momento non decorre la prescrizione del relativo diritto risarcitorio. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto che il riconoscimento giudiziale delle mansioni superiori implica il conseguente diritto ai contributi corrispondenti, sicché l'eccezione di adeguatezza dei contributi versati è infondata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la decorrenza della prescrizione e l'accertamento dell'inadempimento contributivo

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione e al momento di decorrenza del termine

  • art. 2935 c.c.

    il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per il danno da omissione contributiva ciò avviene solo al perfezionarsi dei requisiti pensionistici

  • art. 2116 c.c.

    il suo presupposto risarcitorio è l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e l'attualizzazione del danno patrimoniale al momento in cui la prestazione previdenziale diviene esigibile

  • art. 1 D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'adeguatezza dei contributi versati, ma ritenuto non idoneo a escludere l'inadempimento una volta accertate le mansioni superiori

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di responsabilità del datore di lavoro per omissioni contributive e danno pensionistico

Massime di principio

  • In tema di omissioni contributive, il diritto al risarcimento del danno previdenziale del lavoratore si attualizza solo quando questi raggiunge i requisiti per il trattamento pensionistico; prima di tale momento non può ritenersi decorso il termine di prescrizione del relativo credito risarcitorio.
  • La prescrizione del danno da mancato versamento dei contributi non decorre dall'inadempimento contributivo in sé, ma dal momento in cui il lavoratore può concretamente lamentare la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
  • Il riconoscimento giudiziale dello svolgimento di mansioni superiori comporta, oltre al diritto alla retribuzione corrispondente, anche il diritto ai contributi previdenziali parametrati a tale inquadramento, con conseguente inadempimento del datore di lavoro ove tali contributi non siano stati versati in misura coerente.
  • L'adeguatezza formale dei contributi versati rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta non esclude la responsabilità contributiva quando, per effetto di una successiva pronuncia, risulti che il lavoratore aveva diritto a una retribuzione e a una contribuzione più elevate.
  • Ai fini del danno pensionistico, la lesione diventa giuridicamente rilevante solo con l'attualità della prestazione previdenziale, sicché non è decisivo che il lavoratore abbia potuto, prima di allora, adottare misure conservative a tutela del proprio credito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiInadempimento
RamiLavoroPrevidenzaObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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