Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato non doversi procedere per due capi (artt. 110-642 c.p.) e rideterminato la pena per il residuo capo; il ricorrente deduce: (1) nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per inosservanza delle norme sull'iniziativa del pubblico ministero e genericità delle imputazioni; (2) violazione del principio di legittimo affidamento per cambio giurisprudenziale sulla competenza territoriale (retroattività dell'overruling); (3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in ordine alla responsabilità per il capo 3 (mancanza di accertamenti grafici, firma illeggibile, assenza di prova della falsità del sinistro); (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. In particolare: (i) ha ritenuto infondata la censura di nullità del decreto di citazione perché i capi di imputazione descrivevano con adeguata specificità i fatti, le condotte e i soggetti coinvolti; (ii) ha dichiarato inammissibile il motivo sulla competenza territoriale perché non dedotto in appello e per i limiti temporali di rilevabilità dell'incompetenza; (iii) ha escluso la rinnovazione del giudizio del merito in Cassazione, confermando la valutazione probatoria dei giudici di merito circa la falsità del sinistro e la responsabilità del ricorrente; (iv) ha ritenuto generica e infondata la censura sulle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Discute la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per inosservanza delle disposizioni sull'iniziativa del Pubblico Ministero; la Corte osserva che tale nullità sussiste soltanto se manca l'enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato, mentre nel caso di specie i fatti sono descritti con adeguata specificità
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alle forme della richiesta di rinvio a giudizio; comunque valutato congiuntamente all'art. 179 e ritenuto non violato alla luce della specificità delle imputazioni
art. 429, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità relativa per genericità o indeterminatezza del capo d'imputazione; la Corte precisa che questa nullità è relativa e va eccepita nei termini di legge (non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado)
Termine decadenziale per far valere la nullità relativa per indeterminatezza del capo d'imputazione; la Corte osserva che la nullità non è stata tempestivamente eccepita
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Norme che regolano le censure ammissibili in Cassazione: motivi nuovi o non dedotti nei gradi precedenti possono essere inammissibili; il motivo sulla competenza territoriale è stato dichiarato inammissibile perché non proposto in appello
art. 21, comma 2 cod. proc. pen.
Limiti temporali per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio: la questione non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado superati i termini previsti
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il diniego può fondarsi su una valutazione selettiva degli elementi (es. precedenti specifici) purché motivata; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito nel rifiutare le attenuanti
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Richiamata la procedura con trattazione scritta prevista dalla normativa emergenziale applicabile alla trattazione del ricorso
Massime di principio
- La nullità assoluta del decreto di citazione per inosservanza delle regole d'iniziativa del PM esiste, ma opera solo se manca l'enunciazione del fatto e della condotta tipica: una descrizione sufficientemente dettagliata dei fatti rende la censura infondata.
- Le nullità relative per genericità del capo d'imputazione devono essere eccepite nei termini di legge; se non contestate tempestivamente, non sono rilevabili d'ufficio nei gradi successivi.
- In Cassazione non è consentito un nuovo e libero sindacato di merito sui fatti e sulle prove: i motivi che chiedono una riconsiderazione integrale del compendio probatorio sono tipicamente inammissibili.
- Le questioni di competenza territoriale che non sono state sollevate nei gradi di merito risultano inammissibili in Cassazione per violazione dei principi di autosufficienza delle deduzioni processuali e dei termini per la rilevazione dell'incompetenza.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su una valutazione selettiva degli elementi a carico dell'imputato (per es., precedenti specifici); è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti dirimenti, senza necessità di considerare ogni elemento favorevole prospettato dall'imputato.
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