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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato non doversi procedere per due capi (artt. 110-642 c.p.) e rideterminato la pena per il residuo capo; il ricorrente deduce: (1) nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per inosservanza delle norme sull'iniziativa del pubblico ministero e genericità delle imputazioni; (2) violazione del principio di legittimo affidamento per cambio giurisprudenziale sulla competenza territoriale (retroattività dell'overruling); (3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in ordine alla responsabilità per il capo 3 (mancanza di accertamenti grafici, firma illeggibile, assenza di prova della falsità del sinistro); (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. In particolare: (i) ha ritenuto infondata la censura di nullità del decreto di citazione perché i capi di imputazione descrivevano con adeguata specificità i fatti, le condotte e i soggetti coinvolti; (ii) ha dichiarato inammissibile il motivo sulla competenza territoriale perché non dedotto in appello e per i limiti temporali di rilevabilità dell'incompetenza; (iii) ha escluso la rinnovazione del giudizio del merito in Cassazione, confermando la valutazione probatoria dei giudici di merito circa la falsità del sinistro e la responsabilità del ricorrente; (iv) ha ritenuto generica e infondata la censura sulle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Discute la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per inosservanza delle disposizioni sull'iniziativa del Pubblico Ministero; la Corte osserva che tale nullità sussiste soltanto se manca l'enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato, mentre nel caso di specie i fatti sono descritti con adeguata specificità

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alle forme della richiesta di rinvio a giudizio; comunque valutato congiuntamente all'art. 179 e ritenuto non violato alla luce della specificità delle imputazioni

  • art. 429, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità relativa per genericità o indeterminatezza del capo d'imputazione; la Corte precisa che questa nullità è relativa e va eccepita nei termini di legge (non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado)

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Termine decadenziale per far valere la nullità relativa per indeterminatezza del capo d'imputazione; la Corte osserva che la nullità non è stata tempestivamente eccepita

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Norme che regolano le censure ammissibili in Cassazione: motivi nuovi o non dedotti nei gradi precedenti possono essere inammissibili; il motivo sulla competenza territoriale è stato dichiarato inammissibile perché non proposto in appello

  • art. 21, comma 2 cod. proc. pen.

    Limiti temporali per rilevare o eccepire l'incompetenza per territorio: la questione non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado superati i termini previsti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il diniego può fondarsi su una valutazione selettiva degli elementi (es. precedenti specifici) purché motivata; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito nel rifiutare le attenuanti

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Richiamata la procedura con trattazione scritta prevista dalla normativa emergenziale applicabile alla trattazione del ricorso

Massime di principio

  • La nullità assoluta del decreto di citazione per inosservanza delle regole d'iniziativa del PM esiste, ma opera solo se manca l'enunciazione del fatto e della condotta tipica: una descrizione sufficientemente dettagliata dei fatti rende la censura infondata.
  • Le nullità relative per genericità del capo d'imputazione devono essere eccepite nei termini di legge; se non contestate tempestivamente, non sono rilevabili d'ufficio nei gradi successivi.
  • In Cassazione non è consentito un nuovo e libero sindacato di merito sui fatti e sulle prove: i motivi che chiedono una riconsiderazione integrale del compendio probatorio sono tipicamente inammissibili.
  • Le questioni di competenza territoriale che non sono state sollevate nei gradi di merito risultano inammissibili in Cassazione per violazione dei principi di autosufficienza delle deduzioni processuali e dei termini per la rilevazione dell'incompetenza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su una valutazione selettiva degli elementi a carico dell'imputato (per es., precedenti specifici); è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti dirimenti, senza necessità di considerare ogni elemento favorevole prospettato dall'imputato.

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