Cassazione Penale, Ordinanza n. 04491/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la tenuta della sentenza d'appello sia quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità/particolare tenuità, sia quanto alla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi distinti proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/04/2025. Il primo ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione a un episodio di rapina contestato al capo d), sostenendo in sostanza che la condotta meritasse una valutazione più favorevole. Con un secondo motivo contestava la mancata esclusione della recidiva. Il secondo ricorrente deduceva, con un motivo sovrapponibile al primo, l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto in relazione a un diverso episodio di rapina contestato al capo a). La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, in parte, aspecifici, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico sia sul diniego dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità, valorizzando la particolare insidiosità dei mezzi usati, il contesto di bullismo e l'aggressione grave all'integrità psico-fisica di una persona vulnerabile, sia sulla recidiva, applicando correttamente i principi giurisprudenziali e i criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo i criteri di gravità del fatto, intensità del dolo e capacità a delinquere; non basta il solo dato della gravità dei fatti o del tempo trascorso.
La recidiva non può essere esclusa o riconosciuta in base a considerazioni meramente astratte; occorre verificare se la pregressa condotta sia realmente indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Non è direttamente richiamato nel testo, ma la difesa invocava un trattamento più favorevole; la Corte ha però escluso che vi fossero i presupposti per un giudizio di minore offensività o lieve entità del fatto.
I motivi di violazione di legge e vizio di motivazione sono stati dichiarati manifestamente infondati e aspecifici, quindi non idonei a scalfire la motivazione di merito.
Massime di principio
- La valutazione sull'applicabilità di un'attenuante speciale fondata sulla lieve entità o sulla particolare tenuità del fatto è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- Ai fini della recidiva il giudice deve compiere una verifica concreta del nesso tra il fatto oggetto del processo e i precedenti penali, non potendo fondare la decisione solo sulla gravità astratta dei reati precedenti o sull'intervallo temporale tra essi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare apoditticamente il giudizio di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- In presenza di una motivazione che valorizzi elementi aggravanti concreti, come l'uso di mezzi insidiosi, il contesto di sopraffazione e la vulnerabilità della vittima, il diniego di un'attenuante legata alla lieve entità del fatto è insuscettibile di censura in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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