Cassazione Civile, Ordinanza n. 25306/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato il rigetto dell'opposizione avverso una determinazione dirigenziale ingiuntiva sanzionatoria. La controversia nasceva da un accertamento della polizia municipale secondo cui, in locali per i quali risultava presentata una SCIA per attività di affittacamere, veniva in realtà svolta un'attività alberghiera diversa e più ampia: ricezione degli ospiti, registrazione, consegna delle chiavi, fatturazione e prima colazione, riferibili a un hotel situato altrove. Con il primo motivo la società deduceva violazione del principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, sostenendo che le norme regionali richiamate punissero solo l'esercizio di attività in assenza di SCIA e non anche l'attività difforme da quella dichiarata, sicché l'applicazione della sanzione avrebbe comportato un'interpretazione analogica vietata. Con il secondo motivo lamentava erronea regolazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la condotta accertata non era una semplice difformità rispetto alla SCIA, ma lo svolgimento di un'attività completamente diversa da quella dichiarata, rientrante comunque nella fattispecie sanzionatoria senza necessità di ricorrere all'analogia. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese, essendo stata applicata la regola della soccombenza. In applicazione dell'art. 360-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore
richiamato nel procedimento camerale
art. 25 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno del principio di legalità e tassatività delle sanzioni
invocato dalla ricorrente in tema di legalità/tassatività della sanzione amministrativa
artt. 26 e 31 L. Regione Lazio n. 13/2007
interpretati nel senso che ricomprendono anche la condotta concreta accertata, senza ricorso ad analogia
invocato contro la regolazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il principio di tassatività non è violato quando la condotta concretamente accertata è già riconducibile, secondo interpretazione letterale e sistematica, alla fattispecie tipica prevista dalla norma, senza bisogno di estensione analogica.
- Se l'attività svolta nei locali è sostanzialmente diversa da quella oggetto della SCIA, la sanzione prevista per l'esercizio dell'attività in assenza del titolo abilitativo può applicarsi quando la dichiarazione presentata copra solo formalmente un'attività diversa da quella realmente esercitata.
- Le censure sulle spese di lite sono infondate quando il giudice di merito abbia correttamente applicato il criterio della soccombenza.
- In sede di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando le questioni dedotte sono manifestamente infondate alla luce dell'orientamento applicato dalla decisione impugnata.
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