Cassazione Civile, Ordinanza n. 19906/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in conseguenza della rituale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita. Ha disposto la compensazione delle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della stazione appaltante per il pagamento del corrispettivo relativo al terzo stato di avanzamento lavori e degli interessi da ritardato pagamento, in relazione a lavori di sostituzione di una condotta adduttrice. La stazione appaltante proponeva opposizione, deducendo che il terzo SAL riguardava lavori asseritamente eseguiti dopo la sospensione dei lavori, che il relativo certificato di pagamento era stato prodotto solo in seguito e che non vi fosse prova dell'effettiva esecuzione delle opere; chiamava anche in causa il direttore dei lavori per esserne manlevata. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'impresa. In appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione, dichiarava nulla la chiamata in causa del direttore dei lavori, respingeva l'opposizione e riteneva esecutivo il decreto ingiuntivo, affermando che gli stati di avanzamento lavori, in quanto atti pubblici, fanno piena prova dei lavori ivi indicati e contabilizzati in mancanza di querela di falso. La stazione appaltante ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendo che il SAL non fosse atto pubblico nel rapporto privatistico d'appalto e che, comunque, non provasse il contenuto intrinseco; 2) violazione degli artt. 1362 e 1324 c.c., deducendo che dal terzo SAL non derivasse alcun obbligo di pagamento, essendo solo un documento tecnico privo della sottoscrizione del responsabile e del certificato di pagamento; 3) violazione delle norme sul capitolato e sulla contabilità lavori, sostenendo che, essendo i lavori definitivamente interrotti, avrebbe dovuto essere emesso un certificato di conto finale e non un SAL. Nel corso del giudizio di legittimità le parti costituite depositavano rinuncia al ricorso e accettazione.
Norme richiamate
proposti ex art. 360, n. 3
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
invocato per contestare la natura di atto pubblico del SAL
invocato per contestare l'efficacia probatoria del SAL quale atto pubblico
invocato per sostenere che l'interpretazione del SAL dovesse valorizzare l'intenzione delle parti
invocato per sostenere l'applicazione delle regole sull'interpretazione degli atti unilaterali
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 33 e 34
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di interruzione definitiva dei lavori, dovesse essere emesso il certificato di conto finale
r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 58 e 63
richiamato dalla ricorrente in tema di contabilità e chiusura dei lavori pubblici
art. 16 del capitolato speciale d'appalto
richiamato dalla ricorrente come base della propria tesi sulla corretta documentazione contabile dei lavori
art. 35 del capitolato generale di cui al d.P.R. 1063/1962
richiamato nel decreto ingiuntivo per interessi da ritardato pagamento sulle rate di acconto
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame dei motivi.
- In presenza di estinzione per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure né sulla correttezza della decisione impugnata.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta con compensazione, ove ritenuto dalla Corte.
- Le doglianze che investono la natura giuridica e l'efficacia probatoria di un SAL in un appalto pubblico restano assorbite se interviene validamente la rinuncia al ricorso in cassazione.
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