Cassazione Penale, Ordinanza n. 29436/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'applicazione della recidiva e, dall'altro, la quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi difettano di specificità: essi riproducono censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza svolgere una critica puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata. Quanto alla pena, il ricorso si limitava a contestarne l'eccessività, censura non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione, qui non adeguatamente dedotto. Quanto alla recidiva, il ricorso non confrontava in modo specifico la valutazione concreta svolta dal giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p., né dimostrava l'illogicità della conclusione sulla perdurante inclinazione al delitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata, per quanto emerge dal testo, resta ferma quanto all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e nella determinazione della pena base.
Indicato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi sia nella quantificazione della pena sia nella valutazione della recidiva, in concreto e non in modo meramente astratto.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una censura meramente assertiva o riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito: il ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- La doglianza sull'eccessività della pena è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, poiché la graduazione della pena rientra nell'ambito del giudice di merito, che deve motivare in modo congruo richiamando gli elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p.
- La recidiva non può essere affermata o contestata sulla base di automatismi fondati solo sulla gravità dei fatti o sul decorso temporale tra i reati: occorre una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione criminosa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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