Cassazione Penale, Ordinanza n. 29691/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accertamento di fatto relativo alla presentazione di querele e denunce ritenute pretestuose nei confronti di una persona indicata come ingiustamente accusata di minacce e abuso d'ufficio. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del materiale probatorio, la pretesa prescrizione, la nullità derivante dalla trattazione unitaria delle imputazioni tra i coimputati, l'illegittima acquisizione tardiva di SIT, la sopravvenuta depenalizzazione del presupposto abuso d'ufficio, la distinzione tra calunnia e diffamazione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per uno dei ricorrenti, il mancato accesso alle pene sostitutive. La Corte rileva che le doglianze sono in larga parte dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, oppure sono generiche, manifestamente infondate o non deducibili in cassazione; inoltre, la richiesta di pene sostitutive risultava non coperta da procura speciale in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero volte a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria, attività riservate al giudice di merito, il cui ragionamento è stato reputato congruo, coerente e immune da vizi logici. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate o generiche le doglianze sulla prescrizione, sulla nullità per trattazione unitaria, sull'acquisizione delle SIT, sulla depenalizzazione dell'abuso d'ufficio presupposto, sulla distinzione tra calunnia e diffamazione, nonché su particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche e pene sostitutive. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta censurabile solo in modo generico, dunque la doglianza non è stata accolta.
Richiamato solo indirettamente nella citazione di precedenti; non emerge una specifica applicazione alla fattispecie decisa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e logicamente non contraddittoria.
- Le doglianze formulate in modo generico, reiterando prospettazioni alternative già esaminate dai giudici di merito, sono inammissibili se non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di profili quali prescrizione, nullità processuali, inutilizzabilità o acquisizione di atti deve essere specifica e coerente con il perimetro del giudizio di cassazione; le affermazioni apodittiche o non correttamente veicolate sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- La sopravvenuta depenalizzazione del reato presupposto non determina automaticamente l'illegittimità della condanna per calunnia, quando la motivazione di merito abbia già correttamente valorizzato la falsità della denuncia o querela e la sua pretestuosità.
- La richiesta di pene sostitutive deve risultare ritualmente proposta e coperta dai poteri conferiti al difensore; in mancanza di specifica procura o deduzione rituale, la censura non può essere utilmente coltivata in cassazione.
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