Cassazione Civile, Ordinanza n. 09883/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società, della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1527/2022. In sede di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. Dalla cancelleria è però emerso che il ricorso per cassazione, pur notificato il 15 novembre 2022, non risultava iscritto a ruolo né depositato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. fino al 23 gennaio 2023. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito. Le difese dell'Agenzia non sono state esaminate perché non idonee a sanare il difetto di deposito entro il termine perentorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., benché notificato alla controparte. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto rende il ricorso improcedibile, anche se la notifica alla controparte è avvenuta regolarmente.
Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non i termini perentori, ai quali si applicano regole autonome.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Serve come parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nel termine di legge ha natura perentoria: la sua omissione determina improcedibilità rilevabile anche d'ufficio dalla Corte.
- La costituzione del controricorrente e l'esposizione del merito delle difese non sanano il mancato tempestivo deposito del ricorso, né impediscono la declaratoria officiosa di improcedibilità.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo a vizi formali dell'atto.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione impone anche l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Quando il controricorrente ha svolto difese, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, anche se il ricorso non è esaminato nel merito.
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