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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35486/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a TARSU 2010 e IVA 2007. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dato atto del discarico della cartella relativa alla TARSU, dichiarando cessata la materia del contendere, e aveva dichiarato inammissibile l’appello per l’altra cartella, ritenendo da un lato che mancasse un requisito formale del ricorso/appello previsto dall’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dall’altro che la legittimazione passiva spettasse all’agente della riscossione e non all’Agenzia delle entrate. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché non era chiaro se l’inammissibilità fosse stata dichiarata per difetto di un requisito formale dell’atto o per difetto di legittimazione passiva; gli altri motivi deducevano, rispettivamente, violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546/1992, nullità per omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere e omessa indicazione della parte in favore della quale erano state liquidate le spese. L’Agenzia delle entrate ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione perché notificato direttamente a mezzo posta dal difensore; ha inoltre sostenuto che le censure implicassero un nuovo accertamento di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla notifica del ricorso per cassazione, qualificando l’irregolarità come nullità sanata dalla costituzione tempestiva della controricorrente e dalla sua difesa nel merito. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da nullità per motivazione gravemente carente e contraddittoria: la CTR aveva infatti sovrapposto due rationes incompatibili, l’una fondata su un presunto difetto di un requisito ex art. 18 d.lgs. n. 546/1992, l’altra sul difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando sono dedotti anche vizi del rapporto tributario oltre ai vizi della cartella e della notifica, la legittimazione spetta anche all’Agenzia delle entrate. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario consente la notificazione degli atti mediante spedizione a mezzo posta in primo grado e in appello, ma tale modalità non si estende al ricorso per cassazione

  • art. 18, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    indica i requisiti di contenuto del ricorso; la sentenza impugnata è stata censurata perché non chiariva se la declaratoria di inammissibilità dipendesse da sua violazione

  • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per ribadire che la spedizione postale è prevista per gli atti del processo tributario di merito, non per il ricorso per cassazione

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel medesimo senso sulla specialità delle forme di notifica nel processo tributario di merito

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    consente all’Agenzia delle entrate di chiamare in causa il concessionario della riscossione per la produzione della documentazione necessaria

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente, congrua e non contraddittoria; la sua carenza determina nullità

  • art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla sentenza impugnata come norma invocata dalla contribuente per la decadenza dell’amministrazione finanziaria nella riscossione

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    impone per il ricorso per cassazione il rinvio alle forme del codice di procedura civile

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    la sua violazione era dedotta anche nel merito tra i motivi assorbiti

  • art. 18, c. 2, D.Lgs. 546/92

    la CTR lo ha richiamato in modo generico per fondare l’inammissibilità, ma la Corte ha ritenuto tale richiamo inconciliabile con l’altra ratio sulla legittimazione passiva

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione del ricorso per cassazione eseguita direttamente dal difensore a mezzo posta non è inesistente ma nulla; la nullità è sanata dalla regolare e tempestiva costituzione del destinatario, specie se questi dichiara di avere ricevuto l’atto e si difende nel merito senza dedurre un concreto pregiudizio.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente o contraddittoria quando non consente di individuare con certezza la ratio decidendi, ad esempio perché sovrappone ragioni incompatibili tra loro sulla base dell’inammissibilità dell’atto e del difetto di legittimazione passiva.
  • In materia di impugnazione della cartella di pagamento, se il contribuente deduce non solo vizi propri della cartella o della sua notificazione ma anche vizi del rapporto tributario sottostante, la legittimazione passiva non spetta esclusivamente all’agente della riscossione, potendo essere configurata anche in capo all’amministrazione finanziaria.
  • Quando l’Amministrazione resistente ha la possibilità di reperire o far produrre la documentazione relativa alla riscossione, può chiamare in causa il concessionario della riscossione ai sensi della disciplina del processo tributario per acquisire gli atti nella sua disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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