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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17416/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione d'appello oggetto di ricorso era una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. con rideterminazione concordata della pena per il reato contestato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva recepito l'accordo tra le parti sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo rinuncia ai motivi di appello. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione alla valutazione della congruità degli elementi a carico, contestando in sostanza la tenuta della decisione e la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di secondo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., non sono proponibili censure che attengano alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, né doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato all'imputato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza d'appello era stata pronunciata in forma concordata sulla pena; avverso tale decisione la Cassazione ha ritenuto inammissibili censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e al contenuto del concordato.

  • art. 129 c.p.p.

    Sono inammissibili le doglianze dirette a contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, dopo l'accesso al concordato in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando le doglianze investono profili propri del concordato in appello, come la formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore generale o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Dopo la rinuncia ai motivi di appello e l'adesione al concordato, non possono essere dedotte in cassazione censure relative ai motivi rinunciati né alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Il ricorso che si limiti a contestare la congruità degli elementi a carico nell'ambito di una sentenza resa in forma concordata non supera il vaglio di ammissibilità, poiché tende a riaprire questioni coperte dall'accordo processuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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