Cassazione Civile, Ordinanza n. 05646/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un avvocato propose opposizione agli atti esecutivi avverso un atto di precetto di euro 3.072,00 intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione. L’opposizione fu rigettata dal Tribunale. In cassazione il ricorrente dedusse violazione degli artt. 112, 480 e 654 c.p.c., sostenendo che il precetto fosse viziato perché non indicava il provvedimento che aveva attribuito l’esecutorietà al decreto ingiuntivo e non riportava la data di notifica del decreto stesso. La controricorrente resistette chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che dalla sentenza impugnata risultava chiaramente l’indicazione del provvedimento con cui il giudice competente aveva conferito esecutorietà al decreto ingiuntivo e che, secondo il principio richiamato, la mancata indicazione della data di notificazione del decreto non determina invalidità del precetto se lo scopo dell’atto è comunque raggiunto, cioè se il debitore è posto in condizione di conoscere con precisione creditore, credito e titolo esecutivo. Ha quindi confermato la legittimità del precetto e condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.
La menzione nel precetto della data di notificazione del decreto ingiuntivo è elemento formale prescritto a pena di nullità, ma la sua omissione non invalida l’atto se è comunque raggiunto lo scopo di consentire l’esatta individuazione dell’obbligazione e del titolo.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo esecutivo deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva; nel caso concreto tale requisito risultava soddisfatto.
Il rimedio utilizzato per contestare gli atti esecutivi, qui il precetto opposto.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Norma richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione devono risultare il provvedimento che ha conferito l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva; tale indicazione consente l’identificazione del titolo azionato.
- La mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo nel precetto non determina automaticamente nullità dell’atto quando, nonostante l’irregolarità formale, il debitore sia comunque posto in condizione di conoscere con esattezza creditore, credito e titolo esecutivo, realizzandosi lo scopo dell’atto.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi l’eventuale invalidità formale va valutata in concreto, avendo riguardo al pregiudizio effettivo per il destinatario e al raggiungimento dello scopo dell’intimazione.
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