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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24378/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sanzione disciplinare (sospensione di 3 mesi) irrogata dal Consiglio dell'Ordine di Tivoli per due addebiti: 1) negligenza nella difesa del Sig. Maurizio Laddomada per omesso deposito delle memorie istruttorie nel termine decadenziale; 2) iscrizione a ruolo di opposizione a decreto ingiuntivo mediante falsificazione materiale della velina della citazione, con inserimento di una "vocatio in ius" assente nell'originale. La ricorrente lamentava: mancata valutazione di un certificato medico inviato via PEC e violazione del diritto di difesa per non aver potuto produrre documenti e istanze istruttorie; prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare in relazione alla falsificazione; inesistenza degli illeciti o giustificazione del mancato deposito per scelta concordata con il cliente. In cassazione deduceva inoltre la violazione dell'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale (poi archiviato) e l'omessa valutazione di richieste istruttorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la documentazione prodotta per giustificare l'assenza all'audizione è risultata generica e insufficiente a dimostrare un legittimo impedimento; la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della condotta (la conclusione del giudizio di opposizione il 30/01/2014) e quindi non era maturata; il mancato deposito delle memorie non era frutto di scelta difensiva concordata ma risultava da smarrimento dello scadenziario, come confessa la successiva istanza di rimessione in termini; la falsificazione della citazione era imputabile alla Bosco anche per culpa in vigilando e il giudice disciplinare ha correttamente valutato la prova. Quanto alla sospensione per il procedimento penale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il decreto di archiviazione non ha efficacia di cosa giudicata vincolante nel giudizio disciplinare. Non sono state disposte spese a carico della parte resistente; la Corte ha inoltre disposto l'adempimento di formalità relative al contributo unificato ai sensi dell'art.13 dPR n.115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933

    La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare decorre dalla cessazione della condotta contestata (qui individuata nella conclusione del giudizio di opposizione), non necessariamente dalla data della singola azione materiale.

  • art. 30 codice deontologico in relazione all'art. 2 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale; la Corte ha ritenuto che il decreto di archiviazione non impedisce di proseguire il procedimento disciplinare e che non sussiste automatico contrasto che comporti l'annullamento del provvedimento disciplinare.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per spiegare i limiti della cassazione in ordine a valutazioni di fatto: la corte di legittimità non può riesaminare i fatti e le prove salvo il vizio previsto dall'art.360 n.5 (omesso esame di fatti decisivi). Le valutazioni del giudice disciplinare sulla imputazione e sulle prove sono quindi in gran parte incensurabili in cassazione.

  • dPR n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater (nella formulazione introdotta dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012)

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente secondo le previsioni normative richiamate.

  • Cass. sez. un., n. 14551/2017 e n. 16277/2010 (giurisprudenza citata)

    I precedenti sono richiamati per affermare che il decreto di archiviazione penale non equivale a sentenza di assoluzione e non ha autorità di cosa giudicata vincolante nel giudizio disciplinare; quindi l'archiviazione non impedisce l'accertamento disciplinare.

Massime di principio

  • La pendenza o l'archiviazione di un procedimento penale non sospende automaticamente il procedimento disciplinare: l'archiviazione non ha di per sé efficacia di cosa giudicata nel disciplinare.
  • Il termine di prescrizione per l'azione disciplinare decorre dalla cessazione complessiva della condotta contestata, non sempre dalla singola azione materiale; è necessario individuare il momento in cui la condotta si è esaurita.
  • Le prove inviate via PEC a giustificare l'assenza o altri impedimenti devono essere specifiche e idonee: certificazioni generiche possono non essere ritenute sufficienti dal giudice disciplinare.
  • Le valutazioni di fatto del giudice disciplinare (es. imputabilità di un comportamento a un collaboratore o al titolare) sono difficilmente riformabili in cassazione, salvo il vizio specifico previsto dall'art. 360 n.5 c.p.c. (omesso esame di fatti decisivi).
  • Richieste istruttorie vaghe o non specificate presentate per la prima volta in sede di cassazione sono inammissibili: le istanze di prova devono essere presentate e motivate nei gradi di merito.
  • La condotta omissiva o negligente (es. mancato deposito per smarrimento dello scadenziario) può integrare responsabilità disciplinare se dai fatti emerge trascuratezza degli interessi del cliente; le ammissioni successive (istanze confessorie) pesano sulla valutazione.

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