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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37023/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 29 maggio 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado rideterminando la pena in senso più favorevole, ma confermando la condanna per il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 c.p. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 189 e 192, commi 2 e 3, c.p.p., dell’art. 3 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché vizi motivazionali ed erronea valutazione delle prove. Ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, contestando anche la lettura delle conversazioni intercettate, la mancanza di riscontri e la valutazione della propria posizione rispetto a quella dei coimputati. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proponeva una diversa lettura del fatto e delle prove senza censurare specificamente la motivazione della sentenza d’appello né dedurre ritualmente un travisamento della prova; le contestazioni sull’interpretazione delle intercettazioni e sulla necessità di riscontri sono state inoltre ritenute manifestamente infondate. È stata giudicata infondata anche la doglianza relativa alla posizione dell’imputato rispetto ai coimputati, poiché la Corte d’appello aveva motivato sugli elementi a suo carico. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulava censure generiche e mirava a ottenere una diversa valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione manifestamente inammissibile.

Norme richiamate

  • artt. 48 e 479 c.p.

    ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.

    La disposizione è indicata come base della condanna confermata in appello; la Corte di cassazione non svolge un’ulteriore interpretazione degli elementi costitutivi del delitto.

  • art. 189 c.p.p.

    il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 189 e 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. , 3 Cost., 6 CEDU, nonché il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle prove - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova

    La censura che richiama la disciplina delle prove è inammissibile quando non individua un effettivo vizio di legittimità della motivazione e si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 192, commi 2 e 3, c.p.p.

    In tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica

    Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta della colpevolezza senza riscontri ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p.; resta necessario che il giudice ne valuti il significato secondo criteri di linearità logica.

  • art. 62-bis c.p.

    il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito

    La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche non è scrutinabile quando si limita ad affermazioni generiche e chiede un alternativo apprezzamento di merito, senza individuare un effettivo vizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è colposa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione del fatto attraverso una diversa lettura degli elementi probatori: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con l’iter argomentativo della decisione impugnata e dedurre ritualmente l’eventuale travisamento della prova.
  • L’interpretazione del linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate, anche quando criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; se la valutazione è logicamente motivata secondo le massime di esperienza, non è sindacabile in cassazione.
  • Le intercettazioni di conversazioni tra terzi che contengono elementi accusatori possono costituire prova diretta della colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall’art. 192, comma 3, c.p.p., fermo l’obbligo di una valutazione logicamente lineare del loro significato.
  • Il giudice d’appello assolve l’obbligo motivazionale sulla posizione dell’imputato quando dà conto degli elementi a suo carico e risponde alle specifiche deduzioni formulate con l’atto di appello.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando, con argomentazioni generiche, sollecita soltanto una diversa valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica

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