Cassazione Penale, Ordinanza n. 01866/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. I motivi di ricorso risultano due: il primo deduceva la violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. in relazione al termine a comparire nel giudizio di appello; il secondo censurava il diniego del giudizio abbreviato condizionato, ritenendo che fosse stato illegittimamente negato il relativo accesso. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era infondato perché la nuova disciplina del termine a comparire introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, come interpretata dalle Sezioni Unite, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 10 luglio 2024 e quindi non al caso esaminato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la richiesta era funzionale alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. già sollecitata con l'appello e perché la Corte territoriale aveva già motivato sulla non necessità dell'escussione. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna della Corte di appello di Ancona. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché la nuova disciplina sul termine a comparire in appello non era applicabile ratione temporis al caso di specie; il secondo perché il diniego del giudizio abbreviato condizionato era collegato a una richiesta di rinnovazione istruttoria già scrutinata e ritenuta non necessaria dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale era intervenuta la condanna in appello
la disciplina del termine a comparire nel giudizio di appello, come modificata, non si applica agli atti di impugnazione proposti prima del 10 luglio 2024
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
ha introdotto il termine di quaranta giorni per comparire nel giudizio di appello, ma con applicazione solo agli atti di impugnazione proposti dal 10 luglio 2024
richiamato con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, ritenuta non necessaria dalla Corte territoriale
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La disciplina introdotta in tema di termine a comparire nel giudizio di appello si applica solo alle impugnazioni proposte a partire dalla data di efficacia indicata dalla Corte; non può essere invocata per impugnazioni anteriori.
- Il diniego del giudizio abbreviato condizionato non è censurabile quando la relativa richiesta sia sostanzialmente strumentale a una rinnovazione istruttoria già chiesta in appello e il giudice di merito abbia motivato sulla non necessità dell'assunzione della prova.
- Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando i motivi siano manifestamente infondati per errata applicazione temporale della norma invocata o per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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