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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33165/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta per ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su un tratto di fondo altrui. I ricorrenti deducevano che la controparte aveva prima collocato una rete metallica con paletti trasversale al sentiero e, successivamente, aveva demolito la strada di accesso, impedendo il transito. In appello, però, la domanda possessoria era stata dichiarata inammissibile perché tardiva, essendo lo spoglio ricondotto al primo atto di chiusura del passaggio, cioè all'installazione della rete, avvenuta oltre un anno prima del ricorso. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato: 1) omessa e apparente motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il passaggio fosse ancora praticabile nonostante la rete; 2) erronea qualificazione della posa della rete come atto di spoglio, trattandosi invece dell'esercizio del diritto della proprietaria di chiudere il proprio fondo; 3) omesso esame di deposizioni testimoniali che avrebbero confermato la percorribilità del sentiero dopo la recinzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo non implausibile e logicamente coerente, accertando che lo spoglio si era realizzato in più atti, tutti riconducibili a un unico disegno impeditivo del passaggio: prima con la posa della rete e poi con la demolizione dello stradello. Di conseguenza, il termine annuale per l'azione possessoria decorreva dal primo atto lesivo, ossia dall'installazione della recinzione, e la domanda proposta il 26 luglio 2010 era tardiva rispetto a un fatto risalente a giugno 2009. La Corte ha escluso che i motivi veicolassero reali vizi di legittimità, osservando che essi miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando lo spoglio possessorio si realizza attraverso una serie di atti tra loro oggettivamente collegati e riconducibili a un unico disegno impeditivo, il termine annuale per l'azione possessoria decorre dal primo atto lesivo, non dagli atti successivi meramente attuativi.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato della Cassazione riguarda la coerenza logico-giuridica della motivazione, non la ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La motivazione non è apparente né censurabile in cassazione quando il giudice di merito, sulla base delle testimonianze e delle altre risultanze istruttorie, espliciti una scelta probatoria non implausibile e riservata al suo apprezzamento.
  • La deduzione di omesso esame di prove testimoniali è inammissibile quando, in realtà, tende soltanto a contrapporre una lettura diversa delle stesse risultanze istruttorie rispetto a quella adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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