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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellanti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda con cui un soggetto ha chiesto di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione ultraventennale, di un terreno agricolo sito nel Comune di Barletta, in precedenza appartenente a un fratello e poi alienato a terzi. In subordine, ha domandato il risarcimento del danno per violazione di un asserito diritto convenzionale di prelazione risultante da scrittura privata del 10 maggio 1982. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione; la Corte d'appello, su gravame dei compratori del fondo, ha riformato la decisione e rigettato la domanda principale, assorbendo le domande riconvenzionali e revocando le statuizioni restitutorie. In cassazione il soccombente ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza d'appello e violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità del gravame e motivazione apparente; (2)-(3) vizi di motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove sul corpus possessorio e per omesso esame di fatti decisivi relativi alla coltivazione del fondo; (4) violazione dell'art. 2702 c.c. per l'uso della scrittura privata del 1982 come elemento probatorio nonostante il disconoscimento; (5)-(6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. per la qualificazione della scrittura come comodato e per l'esclusione dell'usucapione; (7) violazione delle norme sul possesso per mancato riconoscimento dell'interversione; (8) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per violazione del diritto di prelazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza; infondati i motivi dal secondo al settimo, rilevando che la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente e che, comunque, mancava la prova del corpus possessorio, dell'animus possidendi e dell'interversione del possesso, mentre la coltivazione del fondo non basta da sola a dimostrare il possesso uti dominus; ha infine dichiarato inammissibile l'ottavo motivo perché la domanda di prelazione non risultava ritualmente riproposta in appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha affermato che il motivo sull'inammissibilità dell'appello era inammissibile per mancata trascrizione dei motivi di gravame; ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza d'appello, che aveva escluso la prova del corpus possessionis, dell'animus possidendi e dell'interversione; ha escluso che la mera coltivazione del fondo agricolo fosse sufficiente a provare il possesso ad usucapionem; ha considerato non decisiva la scrittura privata del 1982, anche a prescindere dalle questioni sul suo disconoscimento e sulla sua qualificazione; ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sulla domanda di prelazione per mancata riproposizione in appello. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve consentire di individuare chiaramente le questioni e i punti della decisione impugnata; in cassazione la censura di violazione dell'art. 342 è inammissibile se il ricorrente non trascrive specificamente i motivi di appello contestati.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione manca o è meramente apparente; non è sufficiente la semplice insoddisfazione della parte per l'argomentazione svolta.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve essere effettiva e percepibile; è sufficiente il minimo costituzionale della motivazione, non una motivazione ampiamente analitica.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non quando la parte contesti solo il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; l'omesso esame è censurabile solo per fatti storici decisivi e discussi, non per una diversa lettura delle prove.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata disconosciuta e non specificamente contestata in appello perde efficacia probatoria nei confronti della parte che l'ha disconosciuta.

  • artt. 1140, 1141 e 1158 c.c.

    Per l'usucapione occorre provare il possesso uti dominus; se il rapporto iniziale col bene è detentivo, serve un'effettiva interversione del possesso, esternata con comportamenti incompatibili con la detenzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non deve pronunciare oltre o al di fuori delle domande, ma la censura è inammissibile se la questione non è stata ritualmente riproposta in appello dopo essere rimasta assorbita.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande o eccezioni assorbite o non accolte in primo grado devono essere riproposte dalla parte vittoriosa in appello, altrimenti si presumono rinunciate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non riporta nel ricorso, in modo specifico, il contenuto dei motivi di gravame che assume generici.
  • La motivazione è solo "apparente" quando non rende percepibile il fondamento della decisione; non è censurabile in cassazione la mera insufficienza argomentativa o la diversa lettura delle prove.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio giuridicamente errato, non quando ci si limiti a contestare il peso dato alle risultanze istruttorie.
  • In tema di usucapione di fondo agricolo, la mera coltivazione del terreno non basta, da sola, a provare il possesso uti dominus, perché è compatibile anche con una detenzione o con un godimento tollerato dal proprietario.
  • Quando il rapporto con il bene nasce come detenzione o cortesia, l'usucapione richiede la prova di una vera interversione del possesso, cioè di atti esterni e inequivoci incompatibili con il precedente titolo detentivo.
  • Un documento privato disconosciuto perde efficacia probatoria nei confronti della parte che lo ha disconosciuto, e la sua valutazione non può fondare da sola un giudizio decisivo se il relativo accertamento non è specificamente devoluto in impugnazione.
  • Le domande rimaste assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello dalla parte vittoriosa; in difetto, la censura in cassazione è inammissibile per mancata devoluzione della questione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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