Cassazione Penale, Ordinanza n. 21457/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato già destinatario di un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al capo 53 dell'imputazione, relativo al concorso nel reato di detenzione illecita di stupefacenti, contestato come fatto commesso il 27/11/2019 ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha assolto l'imputato da quel capo. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha lamentato che il giudice del rinvio non avrebbe valutato i motivi di gravame concernenti ulteriori imputazioni a suo carico. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché relative a questioni già definite in sede di legittimità e non più riproponibili, essendosi formato il giudicato progressivo sulle statuizioni non annullate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che i motivi dedotti attengono a questioni già coperte da giudicato progressivo, non ulteriormente deducibili dopo l'annullamento con rinvio limitato a un solo capo di imputazione. Nel giudizio di rinvio l'imputato era stato assolto dal capo residuo oggetto di annullamento.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990
Richiamati come base normativa del capo annullato e poi definito nel giudizio di rinvio; la Corte non affronta il merito della fattispecie, limitandosi a rilevare che il capo era stato già oggetto di annullamento con rinvio e successiva assoluzione.
Norma implicita nel dispositivo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio penale il giudicato può formarsi in modo progressivo: quando l'annullamento con rinvio riguarda solo alcuni capi o alcune statuizioni, tutte le parti della decisione non annullate diventano irrevocabili e non possono essere rimesse in discussione nel giudizio successivo.
- Le censure con cui il ricorrente tenta di riproporre questioni già definite in sede di legittimità sono inammissibili, perché contrastano con l'effetto preclusivo del giudicato progressivo.
- Nel giudizio di rinvio il sindacato del giudice è circoscritto ai soli punti annullati dalla Corte di cassazione; ogni doglianza estranea a tale oggetto è processualmente non proponibile in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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