Cassazione Penale, Ordinanza n. 08690/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di condanna pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida senza patente. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la quantificazione della pena, ritenendola eccessiva rispetto al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, osservando che il ricorso reiterava le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato che la reiterazione della guida senza patente nel biennio integra reato penale e giustifica uno scostamento dal minimo edittale in ragione del breve intervallo tra le violazioni e della dimostrata pervicacia dell'agente.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. 285/1992
art. 116 comma 15 del Codice della Strada
La reiterazione nel biennio della guida senza patente integra un reato penale punito con arresto fino a un anno e ammenda; il giudice può discostarsi dal minimo edittale valorizzando la breve distanza temporale tra le violazioni e la pervicacia dell'agente.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limita a reiterare doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
- In tema di guida senza patente, la reiterazione della violazione nel biennio trasforma la condotta in illecito penale ai sensi dell'art. 116 C.d.S., con applicazione della pena dell'arresto e dell'ammenda previsti dalla norma.
- Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può discostarsi dal minimo edittale quando valorizzi elementi concreti quali la vicinanza temporale tra le violazioni e la persistente volontà di violare la legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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