Cassazione Penale, Sentenza n. 15852/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 39.850 in contanti eseguito presso l'abitazione dell'indagato, imputato per reati connessi alla corruzione (art. 319 c.p.) per somme riconducibili a presunti pagamenti corruttivi (versamento di 50.000 euro a fine di ottenere l'aggiudicazione di un appalto). L'odierno ricorso deduce (1) violazione di legge perché il Tribunale del riesame avrebbe mutato il titolo cautelare originario (sequestro "impeditivo" disposto dal Gip) trasformandolo in sequestro finalizzato alla confisca e (2) vizio di motivazione per mancata e non plausibile argomentazione circa il periculum in mora, necessario anche quando il sequestro è finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame ha operato una illegittima "mutazione" del titolo cautelare, trasformando il sequestro impeditivo in sequestro finalizzato alla confisca, lesivo del diritto al contraddittorio dell'interessato. Inoltre la motivazione addotta a sostegno del mantenimento del denaro in sequestro (rischio di dispersione per la immediata disponibilità del contante) è stata ritenuta generica e insufficiente: il Tribunale non ha valutato il necessario nesso di pertinenzialità tra denaro e reato (se il denaro costituisce prodotto, profitto, prezzo del reato, se è servito o era destinato a commetterlo). Per tali ragioni la pronuncia è annullata e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
Individua il reato sostanziale (corruzione) contestato; la sentenza lo menziona come titolo del fatto ma non approfondisce la disciplina sostanziale nel motivo decisorio qui esaminato
Norma sul sequestro preventivo: la Corte richiama i limiti del riesame e il divieto per il Tribunale di sostituire il tipo di provvedimento cautelare adottando un diverso titolo che pregiudichi il diritto al contraddittorio
art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte osserva che il Tribunale non può trasformare ex novo un sequestro impeditivo in uno finalizzato alla confisca senza rispettare le garanzie e i presupposti richiesti
Norma procedurale sui rinvii per nuovo giudizio: applicata per rinviare la decisione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo l'annullamento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
«è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato»
La pronuncia viene utilizzata come principio di diritto: in sede di riesame il Tribunale non può mutare il titolo del sequestro originario in modo da adottare un diverso provvedimento che abbia effetti peggiorativi per l'indagato senza garantirne il contraddittorio
Sez. 6, Bagalà (n. 17997 del 20/03/2018)
la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso
Per il sequestro di denaro contante occorre specifica e motivata dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato; motivazioni generiche sul rischio di dispersione non sono sufficienti
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro preventivo il Tribunale non può trasformare il titolo cautelare originario (ad es. da impeditivo a finalizzato alla confisca) adottando un provvedimento diverso che leda il diritto al contraddittorio dell'interessato
- Per il sequestro di denaro contante è necessario motivare il nesso di pertinenzialità rispetto al reato: il denaro deve risultare prodotto/profitto/prezzo del reato, essere servito a commetterlo o essere concretamente destinato a commetterlo
- Argomentazioni generiche sul rischio di dispersione del contante (es. immediata disponibilità) non sostituiscono la valutazione specifica sulla pertinenzialità e non sono idonee a giustificare il sequestro finalizzato alla confisca
- Se la misura è trasformata o confermata per finalità diverse rispetto al provvedimento genetico, la corretta via è garantire il contraddittorio e motivare adeguatamente: in mancanza può intervenire l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio
- Difesa pratica: quando si contesta un sequestro di contanti è utile chiedere che venga specificato e documentato il nesso di pertinenzialità e opporsi a conversioni del titolo cautelare in fase di riesame
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