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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14653/2015 del 14/07/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

L’opposizione agli atti esecutivi era stata proposta il 4 giugno 2007 dal coniuge della debitrice, esecutato quale erede, contro il precetto e il pignoramento mobiliare eseguito il 31 maggio 2007. Il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, n. 76/2005, che aveva liquidato spese processuali in favore degli avvocati creditori. L’opponente sosteneva che, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., il titolo dovesse essere notificato all’erede e che il precetto potesse essere notificato soltanto dopo dieci giorni; contestava inoltre la prosecuzione dell’esecuzione senza una nuova notificazione agli eredi. Nel corso del giudizio dedusse che il titolo era stato successivamente annullato dalla Cassazione con sentenza n. 20565/2008 e chiese la condanna dei creditori per responsabilità processuale aggravata. Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, con sentenza dell’11 aprile 2011, rigettò l’opposizione: ritenne provata la notificazione alla debitrice originaria sia del titolo sia del precetto e non dimostrati i presupposti della responsabilità aggravata. In Cassazione l’erede ha formulato otto motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 300, secondo comma, c.p.c., in relazione alla mancata dichiarazione della morte dell’opponente originario; (2) errata qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi anziché all’esecuzione; (3) violazione dell’art. 477 c.p.c. per mancato rispetto dell’intervallo di dieci giorni e per l’asserita necessità di notificare nuovamente titolo e precetto agli eredi; (4) violazione degli artt. 752 e 754 c.c., perché il precetto avrebbe intimato a un solo erede l’intero debito; (5) violazione dell’art. 96, secondo comma, c.p.c., per la sopravvenuta caducazione del titolo posto in esecuzione; (6) motivazione apparente sul requisito della mancanza di normale prudenza. Il testo disponibile non riporta l’esame degli ulteriori motivi rispetto a quelli descritti.

La decisione

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non indicava con precisione quando fosse intervenuto il decesso dell’opponente originario né le attività processuali successive, e non individuava i verbali dai quali desumere la mancata dichiarazione dell’evento. Il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati: la contestazione del mancato rispetto dell’art. 477, primo comma, c.p.c. riguarda la regolarità formale del procedimento esecutivo, quindi integra opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione; inoltre, quando al debitore poi deceduto siano già stati notificati sia il titolo sia il precetto, non occorre rinnovarli nei confronti degli eredi. Il giudice di merito aveva accertato entrambe le notificazioni e tale accertamento non era stato validamente censurato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura relativa ai limiti della responsabilità ereditaria non risultava proposta nei gradi di merito. Il quinto e il sesto motivo, relativi alla responsabilità processuale aggravata e alla motivazione sul difetto di normale prudenza, non sono stati accolti; la Corte ha tuttavia corretto la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., affermando che la domanda fondata sull’art. 96, secondo comma, c.p.c. non era accertabile nel giudizio in esame, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi. Il testo fornito si interrompe durante l’esposizione dei presupposti applicativi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c. e non contiene il dispositivo finale, né consente di ricostruire l’esito degli eventuali ulteriori motivi o le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.c.

    La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell’art. 477, comma primo, cod. proc. civ. è conseguenza di un’irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore prima di procedere contro gli eredi.

    La violazione delle formalità previste per procedere esecutivamente contro gli eredi attiene alla regolarità formale dell’esecuzione e va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, non con opposizione all’esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    Trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell’azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, non a condizione dell’esistenza del diritto di agire in executivis, la contestazione concernente il suo mancato rispetto dà luogo ad un’opposizione agli atti esecutivi, e non ad un’opposizione all’esecuzione.

    L’opposizione all’esecuzione attiene all’esistenza del diritto di procedere esecutivamente; la contestazione di un adempimento formale preliminare dell’azione esecutiva deve invece essere proposta come opposizione agli atti.

  • art. 300, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura di violazione della norma perché il ricorso non esponeva i dati processuali necessari a individuare il momento del decesso e le attività successive, né indicava i verbali d’udienza rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Risulta violato il disposto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. poiché il ricorso manca della precisa indicazione dei fatti rilevanti ai fini della comprensione della vicenda processuale, quali l’individuazione del momento del processo di merito in cui si colloca il decesso della parte originaria opponente e l’indicazione delle attività processuali successive a tale momento, con la specificazione in ricorso dei verbali di udienza da cui desumere la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i fatti processuali rilevanti e gli atti dai quali risultano, quando la censura dipende dalla sequenza degli eventi processuali.

  • artt. 752 e 754 c.c.

    La censura relativa alla ripartizione del debito ereditario è stata dichiarata inammissibile per novità, poiché non risultava proposta nei gradi di merito.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    Ritiene, invece, il Collegio che questa responsabilità, così come invocata dalla ricorrente con l’espresso e ripetuto riferimento al comma secondo dell’art. 96 cod. proc. civ., non fosse nemmeno accertabile nel presente giudizio, in quanto relativo ad un’opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza dell’inammissibilità della relativa domanda di condanna.

    La domanda di responsabilità aggravata prevista dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c. non è accertabile nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi qui considerato; la norma, inoltre, è di stretta interpretazione e opera nei casi espressamente previsti.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Peraltro, la sentenza impugnata, pur essendo conforme a diritto, va corretta nella motivazione ai sensi dell’art. 384, ult. co ., cod. proc. civ.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo risulti conforme a diritto, pur dovendo essere rettificata la relativa giustificazione.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che la ricorrente non negava l’avvenuto perfezionamento della notificazione del precetto alla debitrice originaria secondo la procedura dell’art. 140 c.p.c.; la contestazione sulla produzione della ricevuta era irrilevante ai fini della verifica dell’art. 477 c.p.c.

Massime di principio

  • La contestazione del mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 477 c.p.c. per procedere contro gli eredi riguarda il quomodo dell’esecuzione, non l’an del diritto di agire esecutivamente, e va proposta con opposizione agli atti esecutivi.
  • Se al debitore poi deceduto sono stati notificati sia il titolo esecutivo sia il precetto, non è necessaria una nuova notificazione agli eredi; l’obbligo di notificazione agli eredi rileva quando al debitore originario non sia stato notificato né l’uno né l’altro, oppure sia stato notificato soltanto il titolo.
  • Il ricorso per cassazione che denuncia un vizio processuale deve indicare con precisione i fatti rilevanti e individuare gli atti processuali dai quali essi risultano; la loro omissione può comportare l’inammissibilità della censura.
  • Una censura nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né documentata come proposta nel giudizio di merito, è inammissibile in cassazione.
  • La domanda di condanna ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c. non è accertabile nell’ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, secondo la qualificazione della domanda esaminata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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