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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13415/2015 del 30/06/2015

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della quota delle spese relative al rifacimento dell’impianto fognario comune. Il proprietario di un locale adibito a rimessa, sottostante l’edificio, si era opposto deducendo che il locale era dotato di un autonomo impianto fognario a dispersione e non utilizzava quello condominiale. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4684/2009 depositata il 2 marzo 2009, aveva rigettato l’appello. In cassazione il proprietario e la società divenuta proprietaria del locale hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato nullità per omessa o incomprensibile motivazione, sostenendo che la sentenza d’appello non spiegasse l’obbligo di contribuzione; con il secondo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., chiedendo se la ripartizione dovesse seguire il criterio dell’uso concreto previsto dall’art. 1123, terzo comma, oppure il criterio generale della comproprietà e della proporzione al valore della proprietà.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse esposto in modo adeguato le ragioni della decisione: il proprietario dell’unità immobiliare, in quanto comproprietario dell’impianto fognario condominiale, era tenuto a concorrere pro quota alle spese necessarie alla sua conservazione, anche se disponeva di un impianto autonomo e non utilizzava quello comune. L’impianto fognario rientra tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.; le spese per la sua conservazione e il suo rifacimento sono ripartite secondo il criterio generale dell’art. 1123, primo comma, e non secondo i criteri dei commi secondo e terzo, riferiti a cose destinate a servire i condomini in misura diversa o soltanto alcuni di essi. Non risultava inoltre provato un titolo idoneo a superare la presunzione di comunione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    l’indagine diretta a stabilire se il condomino, che non utilizzi detto impianto per essere collegato con altro impianto, sia ugualmente comproprietario dell’impianto condominiale e, quindi, in applicazione dell’art. 1123 c.c., sia tenuto a concorrere alle spese inerenti la sua conservazione va condotta in base ai criteri indicati dall’art. 1117 c.c. sull’individuazione delle parti comuni

    La comproprietà dell’impianto fognario condominiale, anche da parte del condomino che non lo utilizza, va accertata secondo i criteri dell’art. 1117 c.c.; in mancanza di un titolo contrario, l’impianto è comune e il condomino concorre alle relative spese.

  • art. 1123 c.c.

    Al riguardo giova evidenziare che le spese di mantenimento e difesa di una parte comune come l’impianto fognario “non rientrano fra quelle di cui alle norme ai commi secondo e terzo dell’art. 1123 c.c.,le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri”

    Le spese di conservazione e difesa di un impianto comune come la fognatura sono ripartite secondo il criterio generale proporzionale al valore delle proprietà, anche se un condomino non utilizza l’impianto; i criteri dei commi secondo e terzo operano per beni destinati a servire in misura diversa i condomini o soltanto alcuni di essi.

  • art. 360 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non è affatto omessa o incomprensibile.

    La censura di nullità per vizio di motivazione è infondata quando dalla motivazione della decisione impugnata risultano le ragioni poste a fondamento del decisum.

Massime di principio

  • L’impianto fognario di un edificio condominiale rientra tra le parti comuni quando la sua comunione risulta dai criteri dell’art. 1117 c.c. e non sia superata da un titolo contrario.
  • Il condomino comproprietario di un impianto fognario comune è tenuto a contribuire pro quota alle spese necessarie alla sua conservazione e al suo rifacimento anche se non lo utilizza perché collegato a un impianto autonomo.
  • Le spese di conservazione delle parti comuni si ripartiscono secondo il criterio generale dell’art. 1123, primo comma, c.c.; i criteri dei commi secondo e terzo riguardano beni suscettibili di destinazione o godimento differenziati tra i condomini.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiParti comuni
RamiCondominio

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