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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19512/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un consorzio agiva contro la banca chiedendo, in sostanza, l’accertamento dell’illegittimità del pagamento di alcuni assegni tratti sul proprio conto e il risarcimento dei danni. Sosteneva che gli assegni erano stati pagati senza verificare la corrispondenza delle firme con lo specimen depositato, nonostante lo statuto riservasse il potere di firma al presidente e al tesoriere congiuntamente. In primo grado era stata respinta anche un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., collegata alla richiesta, già avanzata e rimasta senza riscontro, di rilascio di copia degli assegni ex art. 119 TUB. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria ritenendo che il consorzio non avesse allegato la destinazione delle somme e quindi non avesse specificato adeguatamente il danno. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato, da un lato, omesso esame e violazione di norme processuali per non avere i giudici valorizzato la necessità dell’esibizione documentale e dell’accertamento della condotta bancaria; dall’altro, violazione dell’art. 38 della legge assegni, sostenendo che la banca avrebbe dovuto verificare la legittimazione del soggetto firmatario e la corrispondenza della firma allo specimen, a prescindere dal fatto che i firmatari fossero comunque consorziati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse fondata su una errata inversione dell’onere della prova, avendo posto a carico del consorzio la dimostrazione della destinazione delle somme pagate con gli assegni. Secondo la Corte, il danno si era prodotto già con l’addebito sul conto corrente; l’eventuale destinazione delle somme a creditori del consorzio costituiva un fatto impeditivo del danno, che spettava alla banca allegare e provare. Ha inoltre affermato che la circostanza che gli assegni fossero sottoscritti da soggetti interni alla compagine, ma non muniti del potere di firma, non escludeva di per sé la responsabilità della banca, la quale doveva verificare con diligenza la legittimazione del firmatario e la corrispondenza della firma allo specimen depositato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L’istanza di esibizione era evocata come strumentale all’acquisizione dei documenti necessari all’accertamento della condotta della banca e del danno.

  • art. 119 TUB

    Il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria era richiamato come presupposto della richiesta documentale rimasta inevasa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato come vizio di violazione di legge per la ricostruzione della responsabilità della banca e dell’onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato come omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata considerazione dell’istanza di esibizione e della condotta bancaria.

  • art. 38 Legge assegni

    "il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti"

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, pur nel limite testuale della norma, la banca doveva comunque verificare la legittimazione del firmatario e la corrispondenza della firma di traenza allo specimen depositato nei rapporti con un ente collettivo.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come parametro della diligenza dovuta dalla banca nel pagamento degli assegni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo usa per distribuire l’onere probatorio: il fatto impeditivo del danno doveva essere provato dalla banca, non dal cliente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità della banca per pagamento di assegni tratti sul conto del cliente con firma non conforme o resa da soggetti non legittimati, il danno si presume derivare dall’addebito sul conto corrente; l’eventuale circostanza che le somme siano state comunque destinate a soddisfare debiti del cliente integra un fatto impeditivo o estintivo del danno, che deve essere allegato e provato dalla banca.
  • Quando un ente collettivo contesta il pagamento di assegni sottoscritti senza potere di firma, la banca è tenuta a verificare con la dovuta diligenza la legittimazione del firmatario e la corrispondenza della firma allo specimen depositato; la mera appartenenza dei firmatari alla compagine dell’ente non esclude automaticamente la responsabilità dell’istituto.
  • Se il giudice di merito pone a carico dell’attore la prova della destinazione delle somme pagate indebitamente, anziché considerarla come fatto impeditivo del danno deducibile dalla controparte, incorre in una falsa applicazione delle regole sull’onere della prova.
  • La richiesta di esibizione documentale può avere rilievo strumentale all’accertamento della condotta bancaria e alla prova del danno, ma la decisione non può prescindere dalla corretta individuazione del fatto costitutivo della responsabilità e del riparto dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProve
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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