Cassazione Civile, Ordinanza n. 17237/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente a impugnare la cartella emessa nei confronti della società. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ha compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato nei confronti di una società per IRPEG e IVA relative all'anno d'imposta 2000, in relazione al mod. Unico 2001. Un soggetto che era stato amministratore e legale rappresentante della società ha proposto ricorso in proprio contro la cartella, pur essendo questa intestata e notificata esclusivamente alla società. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la cartella; in Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente il profilo della legittimazione ad agire, rilevando d'ufficio che il ricorso era stato proposto da un soggetto diverso dalla società destinataria dell'atto. La Corte ha quindi affrontato il problema della legittimazione del ricorrente a impugnare una cartella notificata alla società e non al soggetto fisico che aveva agito.
Norme richiamate
Richiamato solo in via generale attraverso il principio dell'onere della prova nella definizione della legittimatio ad causam, quale questione distinta dalla titolarità effettiva del rapporto sostanziale.
La pronuncia di cassazione senza rinvio è adottata quando la causa non poteva essere proposta o proseguita, come nel caso del difetto di legittimazione processuale del ricorrente emergente dagli atti.
Massime di principio
- La legittimazione ad causam attiva e passiva attiene alla titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio secondo la prospettazione della parte, ed è distinta dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso, che riguarda il merito.
- Il difetto di legittimazione ad agire, quando risulti dagli atti di causa, integra un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
- Se una cartella di pagamento è emessa e notificata esclusivamente nei confronti di una società, il soggetto fisico che sia stato amministratore o legale rappresentante non è di per sé legittimato a impugnarla in proprio, salvo diversa specifica titolarità del rapporto processuale.
- Quando manca la legittimazione del ricorrente all'impugnazione, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
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