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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12786/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Due soggetti hanno convenuto in giudizio due controparti, figlie del fratello del loro dante causa, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione della comproprietà pro indiviso di una particella di terreno situata tra la loro casa e il lago, da tempo utilizzata come giardino, parcheggio e area di accesso ai pontili. In via subordinata, hanno chiesto anche l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passo, anche con mezzi meccanici, sulla medesima particella. Le convenute hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale di negatoria servitutis per far accertare l'inesistenza di servitù di passaggio o parcheggio a carico del fondo. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, dichiarato inammissibile la reconventio reconventionis e accolto la negatoria servitutis; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa valutazione di prove testimoniali e fotografiche; violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. sostenendo che, trattandosi di compossesso pro indiviso e non di proprietà esclusiva, non occorresse provare l'esclusione del possesso altrui; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per erronea interpretazione di una scrittura privata del 4/4/2001, letta come riconoscimento della proprietà delle controparti; violazione dell'art. 183, comma 5, c.p.c. per la dichiarata inammissibilità della domanda di usucapione della servitù quale reconventio reconventionis; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla servitù di passo e parcheggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che l'interpretazione della scrittura del 4/4/2001 compiuta dal giudice di merito era plausibile e non irragionevole e che il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione della volontà negoziale; ha inoltre valorizzato il riconoscimento dell'altruità del bene come elemento che interrompe il decorso dell'usucapione e esclude l'animus possidendi. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo motivo, perché il riconoscimento della piena titolarità in capo alle resistenti rendeva superfluo esaminare le censure su motivazione e prova del possesso. Ha considerato assorbito anche il quarto motivo, rilevando comunque che la domanda di usucapione della servitù non era conseguenza della riconvenzionale di negatoria servitutis e avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente con l'atto introduttivo, almeno in via subordinata, non potendo essere introdotta tardivamente per via di reconventio reconventionis. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo, perché il ricorso non riportava compiutamente l'atto di appello e non evidenziava un vero omesso esame di un motivo di gravame; inoltre, la questione sulla servitù risultava comunque priva di utilità alla luce dell'inammissibilità della relativa domanda. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente richiede che la motivazione sia solo apparente o del tutto incoerente; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata o comunque non idonea a scalfire la decisione di merito.

  • art. 1140 c.c.

    La norma è stata invocata per sostenere il compossesso pro indiviso; la Corte ha ritenuto assorbente il diverso rilievo del riconoscimento dell'altruità del bene e dell'assenza di animus possidendi.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede un possesso utile, pacifico e continuato; il riconoscimento del diritto altrui interrompe il decorso del tempo e impedisce la maturazione dell'acquisto a titolo originario.

  • art. 1362 c.c.

    Il giudizio di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del significato negoziale, se l'interpretazione rispettosa dei canoni ermeneutici è plausibile e non irragionevole.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura della scrittura privata deve essere compiuta considerando il testo complessivo dell'atto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la lettura unitaria operata dal giudice di merito.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    La reconventio reconventionis è ammessa solo per domande ed eccezioni che siano conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto; la domanda di usucapione della servitù, essendo già azionabile sin dall'atto introduttivo, non rientrava in tale schema.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo di appello non è adeguatamente riportato o se non emerge un effettivo motivo di gravame distinto dalla mera conclusione contraria alla sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, il riconoscimento espresso o comunque inequivoco dell'altruità del diritto di proprietà o del bene da parte del possessore esclude l'animus possidendi e interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sull'interpretazione di un atto negoziale è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza logica della motivazione; non è consentito sostituire una diversa lettura del testo a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
  • Una domanda di usucapione di servitù non è automaticamente conseguenza della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis: se era già proponibile con l'atto introduttivo, non può essere introdotta tardivamente come reconventio reconventionis.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente richiede che il motivo di appello o la parte di decisione asseritamente trascurata siano specificamente individuati e riportati; la mera riproposizione di una conclusione contraria alla sentenza non basta.
  • Quando il ricorso viene rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria applicabile al processo civile.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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