Cassazione Penale, Ordinanza n. 39657/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto contro la sentenza della Corte di appello, conteneva un unico motivo con cui l'imputato censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato elementi a suo favore, come il disagio economico-sociale, e che avesse invece attribuito eccessivo peso ai precedenti penali, anche specifici. La doglianza mirava a ottenere una diversa valutazione del giudizio di merito sulla concedibilità delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o ometta di considerare gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente motivato il diniego valorizzando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto del giudice di merito; il relativo apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata agli elementi rilevanti.
Gli elementi indicati dalla norma costituiscono i parametri che il giudice deve considerare nel valutare la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
La sentenza lo richiama solo incidentalmente per escludere che il reato in contestazione attenga al patrimonio; non incide sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata solo per mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- È sufficiente, per sostenere il diniego delle attenuanti generiche, che il giudice di merito richiami elementi negativi ritenuti prevalenti, come i precedenti penali, anche specifici.
- Non è consentito in cassazione trasformare la doglianza sulla motivazione del diniego delle attenuanti in una richiesta di rivalutazione del merito e di bilanciamento diverso degli elementi favorevoli e sfavorevoli.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se indica, anche sinteticamente, gli elementi considerati preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
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