Cassazione Penale, Sentenza n. 20346/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ortega ha impugnato il rigetto di due istanze: (1) applicazione della riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2‑bis, c.p.p., invocata a seguito della sentenza di appello (20.11.2023, divenuta irrevocabile il 27.4.2024) ottenuta dopo restituzione in termini da una precedente condanna contumaciale del 2015; (2) applicazione di una detrazione di tre anni per indulto ritenuto già concesso con provvedimento del 2015. La Corte d'Appello aveva respinto l'indulto perché non risultava alcun provvedimento giudiziale che lo avesse applicato, e aveva negato la riduzione di un sesto ritenendo la norma applicabile solo alla radicale mancata impugnazione della sentenza di primo grado (non al caso di restituzione in termini e successiva scelta del rito in appello).
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto applicabile l'art. 442, comma 2‑bis, c.p.p. anche al caso in cui la sentenza che si è poi rivelata non impugnata sia quella pronunciata all'esito del procedimento cui l'imputato ha effettivamente partecipato (anche se si è trattato del grado d'appello dopo restituzione in termini), riconoscendo quindi la riduzione di un sesto della pena. Ha così rideterminato la pena da cinque anni e quattro mesi e 16.000 euro di multa a quattro anni, cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 13.333 euro di multa. Sull'istanza relativa all'indulto la Cassazione ha confermato il rigetto: non risultava alcun provvedimento giudiziale che avesse effettivamente applicato l'indulto e la mera richiesta della Procura non è sufficiente a produrne gli effetti.
Norme richiamate
art. 442, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un sesto della pena in esecuzione per la mancata impugnazione della sentenza; la Corte l'ha interpretata come applicabile anche quando la sentenza non impugnata sia quella emessa nel procedimento cui l'imputato ha effettivamente partecipato (anche se si tratta del grado in cui, dopo restituzione in termini, l'imputato ha chiesto e ottenuto rito abbreviato), purché l'assenza definitiva di impugnazione realizzi l'effetto deflattivo perseguito dalla norma.
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale; la Corte sottolinea che la restituzione pone l'imputato nella condizione di chiedere il rito alternativo in appello (anche se non aveva partecipato al primo grado).
d.lgs. n. 150/2022
Ha introdotto l'art. 442, comma 2‑bis; la Corte ha rilevato che si tratta di norma sostanziale applicabile retroattivamente se più favorevole, nei limiti del giudicato.
L. n. 241/2006 (indulto)
L'indulto richiede un provvedimento del giudice della cognizione o, in sede esecutiva, un'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha affermato che la mera richiesta della Procura non vale ad applicarne gli effetti se non è seguito un atto giudiziale formale.
art. 672 cod. proc. pen.
Prevede l'applicazione dell'indulto in sede di esecuzione con provvedimento del giudice; la Corte ha ricordato che l'applicazione dell'indulto in esecuzione richiede l'adozione di un provvedimento giudiziale specifico.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'istruttoria in sede esecutiva; la Corte segnala che l'eventuale applicazione dell'indulto deve essere pronunciata con le garanzie procedimentali previste.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Limite generale alla retroattività favorevole della norma penale sostanziale; la Corte lo richiama come vincolo per l'applicazione rétro della riforma.
Massime di principio
- La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2‑bis, c.p.p. può trovare applicazione anche quando la sentenza non impugnata sia quella pronunciata nel grado di giudizio cui l'imputato ha effettivamente partecipato (es. sentenza di appello dopo restituzione in termini), purché la mancata impugnazione determini il concreto effetto deflattivo perseguito dalla norma.
- La norma agevolativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 è di natura sostanziale e va applicata retroattivamente se più favorevole, salvo limiti imposti dal giudicato.
- La restituzione in termini per sentenza contumaciale (art. 175 c.p.p.) consente all'imputato di partecipare al giudizio d'appello e di richiedere riti alternativi; la successiva scelta del rito e la mancata impugnazione della sentenza così pronunciata possono giustificare l'ulteriore sconto previsto dall'art. 442, comma 2‑bis.
- L'indulto produce effetti solo se concretamente applicato con provvedimento giudiziale (sentenza di cognizione o ordinanza del giudice dell'esecuzione); la semplice richiesta del pubblico ministero non attribuisce automaticamente la detrazione di pena.
- Se si contesta l'operato del giudice o della Procura in sede esecutiva (es. omissione o errore nell'applicazione di un indulto), è necessario provare l'esistenza di un provvedimento applicativo o impugnare nei modi e termini previsti; in mancanza il diniego è legittimo.
- Prassi consigliata: verificare sempre l'effettiva esistenza di provvedimenti giudiziali che applichino benefici (indulto, condoni, ecc.), documentare le ragioni della restituzione in termini e, quando possibile, proporre tempestivamente istanze motivando la rilevanza dell'art. 442, comma 2‑bis, ove si voglia ottenere la riduzione di pena.
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