Sentenza del 19/08/2015 n. 16953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La curatela ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania limitatamente all'insufficiente liquidazione delle spese dei giudizi di merito. La CTR aveva liquidato cumulativamente solo 4.000 euro, di cui 3.700 euro per onorari, nonostante il valore della controversia e i minimi tariffari applicabili ai dottori commercialisti, indicati dalla curatela in oltre 61.000 euro per il primo grado e oltre 4.000 euro per l'appello. Sono state denunciate la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese processuali e delle tariffe professionali, nonché l'insufficienza e l'illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della curatela contro l'Agenzia delle entrate, ritenendo manifestamente sproporzionata e praticamente figurativa la liquidazione delle spese. Ha stabilito che le spese dei diversi gradi devono essere liquidate separatamente e analiticamente, sulla base dei criteri tariffari applicabili e dell'attività concretamente svolta, senza scendere sotto i minimi tariffari allora vigenti, salvo i casi consentiti dalla legge. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente alla liquidazione delle spese e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per una nuova e motivata liquidazione, compresa quella del giudizio di cassazione. Il ricorso contro il Ministero dell'economia e delle finanze è stato dichiarato inammissibile e le relative spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992, processo tributario
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio, che sono liquidate con la sentenza; i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali.
La parte soccombente deve rimborsare le spese e il giudice deve determinare i compensi dell'assistenza tecnica secondo le tariffe professionali applicabili.
Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, processo tributario
Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, anche i dottori commercialisti.
Il dottore commercialista può svolgere attività di assistenza tecnica nel processo tributario e ha diritto ai compensi previsti dalla disciplina professionale applicabile.
D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, tariffa professionale dei dottori commercialisti
L'art. 7 fissava il principio dell'inderogabilità dei minimi degli onorari.
Per le attività svolte quando la tariffa era vigente, la liquidazione giudiziale non poteva scendere al di sotto dei minimi tariffari, salvo specifiche condizioni ammesse dalla disciplina.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
La soccombenza costituisce il criterio ordinario per attribuire le spese processuali, salvo deroghe motivate.
Consente, nei casi previsti dalla legge e con adeguata motivazione, la compensazione totale o parziale delle spese processuali.
Artt. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. n. 645/1994
Le disposizioni individuavano le attività e i criteri per determinare gli onorari dei dottori commercialisti, considerando il valore della controversia, la complessità, l'importanza, la durata, la natura della pratica e il risultato economico conseguito.
Art. 7 della tariffa professionale, come valutato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99
La Corte ha ritenuto legittimo il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari degli onorari professionali.
Principio giurisprudenziale sulla liquidazione delle spese per gradi di giudizio
Le spese del primo e del secondo grado non possono essere liquidate cumulativamente: devono essere determinate separatamente e analiticamente, in relazione all'attività difensiva concretamente svolta in ciascun grado.
Massime di principio
- Una liquidazione delle spese processuali può essere contestata quando risulti manifestamente sproporzionata rispetto al valore della controversia, all'attività svolta e ai parametri o minimi applicabili.
- Il giudice non deve necessariamente recepire integralmente la nota del professionista, ma deve rispettare i limiti tariffari applicabili e non può fissare importi meramente simbolici o privi di adeguata relazione con la causa.
- Le spese relative a diversi gradi di giudizio devono essere liquidate separatamente, indicando criteri e importi riferibili a ciascun grado.
- Una motivazione fondata su formule generiche, come il semplice richiamo al valore economico o alla difficoltà della causa, può essere insufficiente se non spiega concretamente come è stato determinato l'importo.
- Per individuare la disciplina applicabile occorre considerare il momento in cui l'attività professionale è stata svolta e quello in cui viene effettuata la liquidazione, distinguendo tra vecchie tariffe e nuovi parametri.
- Nel giudizio di cassazione deve essere chiamato il soggetto che ha effettivamente partecipato al giudizio di merito ed è legittimato nel rapporto processuale; l'evocazione di un'amministrazione non legittimata può comportare l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti.
- Quando la cassazione rinvia la causa sulla sola liquidazione delle spese, il giudice di rinvio deve procedere a una nuova determinazione motivata applicando i principi indicati dalla Corte e provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
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