Cassazione Penale, Ordinanza n. 01477/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato le pene inflitte a tre imputati per furto aggravato, all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Uno dei ricorrenti, condannato per il medesimo reato, ha dedotto in cassazione la mancanza assoluta di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., riferita al furto di un monitor LCD e di una somma di denaro quantificata in circa 300/400 euro. Gli altri due imputati hanno proposto ricorso lamentando in modo generico la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di appello. La Corte ha rilevato che le doglianze erano tutte non deducibili in sede di legittimità: per il primo ricorso, perché il motivo di appello sull'attenuante era inammissibile ab origine per manifesta infondatezza e quindi insuscettibile di produrre un esito favorevole in rinvio; per gli altri ricorrenti, perché contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione, mentre restano preclusi i motivi rinunciati, le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e i vizi di pena non sfocianti in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ribadito che il ricorso contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. non può investire questioni di merito ormai coperte dall'accordo, salvo il caso di illegalità della pena; inoltre, non è ammissibile la censura in cassazione avverso la mancata considerazione di un motivo di appello già inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio nel giudizio di rinvio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura di mancato riconoscimento dell'attenuante è stata ritenuta non deducibile in cassazione nel caso concreto, perché il motivo di appello era già inammissibile per manifesta infondatezza.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili i motivi rinunciati e le censure sulla pena che non integrino illegalità.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti dell'illegalità della pena.
Richiamato in confronto sistematico: l'applicazione della pena su richiesta ha una struttura diversa dal concordato in appello, perché nel primo caso l'accordo investe anche i termini dell'accusa, mentre nel secondo opera la rinuncia ai motivi di impugnazione.
Richiamato per evidenziare che i casi di annullamento nel concordato in appello sono più limitati rispetto a quelli previsti per il patteggiamento.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il sindacato di legittimità è ristretto alle questioni inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione propria del concordato in appello, non sono deducibili in cassazione censure attinenti al merito della responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto o a vizi della motivazione su punti rinunciati.
- La censura relativa al mancato esame di un motivo di appello è inammissibile quando quel motivo era originariamente inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe produrre alcun esito favorevole nel giudizio di rinvio.
- Nel concordato in appello l'illegalità della pena costituisce la principale ipotesi in cui la Corte di cassazione può intervenire d'ufficio, anche a fronte dell'inammissibilità del ricorso, purché il ricorso non sia tardivo.
- La doglianza sulla mancata applicazione di una circostanza attenuante o di una causa di proscioglimento non può essere veicolata in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando si risolva in una contestazione di merito ormai preclusa dall'accordo.
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