Cassazione Civile, Sentenza n. 29755/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Provincia ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta solidalmente responsabile (con il Comune) per i danni derivanti dal distacco di massi del 24/10/2013. Nel ricorso la Provincia contestava in radice la propria responsabilità civile (an debeatur), sostenendo tra l'altro la non corretta applicazione della disciplina (riteneva che dovessero applicarsi norme urbanistiche/edilizie e non di protezione civile) e che l'evento fosse da ritenersi in parte causato da precipitazioni eccezionali (caso fortuito). Tuttavia la Provincia ha limitato l'impugnazione al solo contraddittorio con il Comune, escludendo dal giudizio di legittimità gli originari attori (i danneggiati), indicandoli come "meri destinatari della notifica".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: la limitazione volontaria e reiterata dell'impugnazione al solo Comune, pur contestando l'esistenza stessa della propria responsabilità verso i danneggiati, ha reso necessario il contraddittorio con questi ultimi (litisconsorti necessari); la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei loro confronti ha fatto passare in giudicato il capo favorevole ai danneggiati, rendendo l'eventuale accoglimento rispetto al solo Comune inutiliter dato. Inoltre, la Corte ha osservato (in subordine) che, anche sul merito, la responsabilità della Provincia ai sensi dell'art. 2043 c.c. sarebbe stata correttamente accertata per omissione di doveri di vigilanza/intervento; il Comune era responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la ripartizione interna era 50% Comune e 50% Provincia, e la capacità di regresso totale non è applicabile perché entrambe le responsabilità sono dirette e concorrenti. La Provincia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Disciplina della responsabilità del custode per la cosa: richiede la prova della relazione di custodia, del danno e del nesso causale; l'ente custode può liberarsi provando il caso fortuito. Nel caso il Comune è stato ritenuto custode e responsabile ai sensi di questa norma.
Colpisce il comportamento omissivo colposo che cagiona danno: la P.A. può essere ritenuta responsabile per omissione di attività di vigilanza/intervento. Qui la Provincia è stata ritenuta responsabile ex art. 2043 per la mancata predisposizione di misure idonee e vigilanza.
Stabilisce la solidarietà dell'obbligazione risarcitoria tra più responsabili e la disciplina del riparto interno in base alla gravità delle rispettive colpe; implica che la graduazione della responsabilità non può condurre all'esclusione totale salvo i casi tassativi.
Esempio di responsabilità per fatto altrui (padrone per fatto del domestico) che consente, in concreto, il regresso integrale; la Corte osserva che il regresso totale è possibile solo in ipotesi di responsabilità indiretta come disciplinata da norme come questa.
Responsabilità del proprietario non conducente per danni da veicoli: citata come altro esempio di responsabilità indiretta che può giustificare regresso integrale; non applicabile se la responsabilità è diretta e colposa.
Regola il litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto che i danneggiati siano litisconsorti necessari in Cassazione quando un condebitore impugna per escludere la propria responsabilità verso di loro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Motivazione di impugnazione in Cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Provincia ha articolato motivi ex art. 360 n.3 ma la Corte li ha ritenuti inammissibili per i motivi processuali prima evidenziati e infondati nel merito.
D.P.R. n. 670/1972, art. 8 c.1 n.13 e art. 9 c.1 n.9
Norme dello Statuto speciale richiamate dalla Provincia per contestare le competenze in materia di prevenzione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa di protezione civile e delle competenze provinciali di prevenzione/difesa del suolo.
L.P. n. 34/1975 (art. 1, art. 2 c.1-2, art.3, art.5)
Norme provinciali sulla protezione civile e difesa del suolo: utilizzate dalla Corte per desumere i poteri/doveri della Provincia in materia di vigilanza e intervento preventivo.
L.P. n. 15/2002 (art. 10 e 11)
Richiamata nella doglianza della Provincia; la Corte ha comunque ritenuto che la disciplina della protezione civile fosse pertinente per valutare i doveri di vigilanza e prevenzione.
L.P. 11/08/1997 n. 13, art. 22-bis
Norma provinciale sulla redazione dei piani di pericolo: la presenza di area inserita nel piano di pericolo è stata utilizzata per dimostrare la conoscenza del rischio da parte della Provincia e la conseguente sua posizione di garanzia.
L.P. n. 13/1997 (art. 80, 81, 89, 106)
Norme relative ai poteri sostitutivi e di controllo della Provincia in materia di protezione civile e pronto intervento: confermano l'esistenza di un potere-dovere di vigilanza della Provincia sull'operato dei Comuni.
Preleggi, art. 12
Richiamata fra le norme citate: il complesso delle disposizioni consente di desumere doveri di intervento anche ove non descritti in dettaglio; la Corte richiama il principio che la posizione di garanzia può essere desunta dall'insieme delle norme.
Massime di principio
- Quando un condebitore solidale impugna una sentenza per escludere la propria responsabilità verso i creditori, i danneggiati (beneficiari della condanna) sono litisconsorti necessari in Cassazione: la loro esclusione rende il ricorso inammissibile.
- Non è ammissibile in Cassazione un ricorso diretto solo contro un altro condebitore quando il ricorrente contesta in radice l'an debeatur: il soggetto contro cui si agisce (condebitorre) non ha legittimazione a discutere l'esistenza del diritto dei creditori.
- Il regresso integrale o l'esclusione totale della responsabilità interna tra condebitori è possibile solo se la responsabilità del condebitore che paga è indiretta (es. responsabilità per fatto altrui ex art. 2049 o 2054); se la responsabilità è diretta e colposa, il riparto va graduato e non azzerato.
- La posizione di garanzia della pubblica amministrazione può essere desunta dall'insieme delle norme e dai poteri/doveri di vigilanza e intervento conferiti: l'omissione colposa di tali doveri può integrare responsabilità ex art. 2043 c.c.
- Per la responsabilità ex art. 2051 c.c. (custodia) l'ente deve provare il caso fortuito per liberarsi; per la responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c. il danneggiato deve provare la colpa/omissione e il nesso causal e che le misure omesse avrebbero potuto evitare o ridurre il danno.
- La scelta processuale di limitare il contraddittorio in grado di legittimità può avere effetto decisivo sull'ammissibilità del ricorso: non si può mantenere estranei i creditori quando si contesta l'esistenza dell'obbligazione verso di loro.
- In controversie risarcitorie tra più convenuti solidali, l'impugnazione che mira solo alla ripartizione interna senza coinvolgere i beneficiari della condanna rischia di risultare inutiliter data se la pronuncia verso i creditori è già passata in giudicato.
- Le questioni di qualificazione normativa (es.: applicazione di norme di protezione civile vs. urbanistica) non escludono l'obbligo processuale di corretta composizione del contraddittorio; la regolarità del contraddittorio è condizione di ammissibilità della impugnazione.
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