Cassazione Civile, Sentenza n. 29746/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII ottenendone l'omologa dal Tribunale di Cremona. LEVITICUS (con Gardant quale mandataria) ha reclamatola omologa sostenendo che Poletti non poteva essere qualificata consumatrice in quanto aveva prestato fideiussioni per due società di cui era socia di maggioranza e fino a pochi giorni prima amministratrice, e quindi le garanzie erano strettamente funzionali all'attivita imprenditoriale. La Corte d'Appello di Brescia ha accolto il reclamo e revocato l'omologa. Poletti ha proposto ricorso per cassazione deducendo vari vizi di diritto e di fatto (tra cui violazione della nozione di consumatore nel nuovo CCII e omesso esame di fatti decisivi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibili o infondati gli altri, e ha confermato la valutazione di merito che ha escluso la qualifica di consumatore della ricorrente sulla base della sua consistente partecipazione e del recente esercizio di funzioni amministrative, nonché del collegamento funzionale fra le fideiussioni e l'attivita delle società. Ricorso rigettato e condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità, con liquidazione degli importi a favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art. 67
Disciplina la procedura di composizione della crisi del consumatore e i requisiti per l'omologa del piano. La sentenza applica l'articolo per valutare l'ammissibilita del piano e la rilevanza degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art. 2 comma 1 lett. e)
Definisce la nozione di consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita imprenditoriale o professionale; la Corte la interpreta coerente alla precedente normativa e alla giurisprudenza, richiedendo che la fideiussione sia priva di collegamenti funzionali con l'impresa per riconoscere la qualifica di consumatore.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art. 70
Richiamato in relazione agli obblighi e alle disposizioni impartite con l'omologa del piano; la prima sentenza di merito aveva disposto misure secondo questo articolo.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art. 69
Norma sui casi di esclusione per colpa grave, mala fede o frode; richiamata per distinguere le condotte che possono inficiare l'accesso alla procedura.
Direttiva 93/13/CEE (clausole abusive)
La giurisprudenza comunitaria è stata richiamata per affermare che compete al giudice nazionale valutare se il garante abbia agito per scopi estranei all'attività professionale o per scopi privati; decisioni CJEU hanno orientato la valutazione del 'collegamento funzionale'.
Codice del consumo, D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, art. 3 (nozione di consumatore)
La Corte rileva che la nozione storica di consumatore del codice del consumo è coerente con l'attuale definizione del CCII e che la giurisprudenza consolidata formata sotto il codice del consumo resta applicabile.
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamato in relazione ai diversi motivi presentati dalla ricorrente (n.3,4,5) e valutata la loro ammissibilita e fondatezza in questa sede di legittimità.
Massime di principio
- La qualifica di consumatore per un fideiussore persona fisica è esclusa quando emerga un collegamento funzionale con l'impresa garantita, valutato in base a partecipazione significativa, ruoli amministrativi o coinvolgimento nella gestione.
- Per stabilire se una garanzia sia stata prestata per scopi privati occorre valutare il contesto fattuale al momento del rilascio: partecipazioni, cariche societarie e le concrete ragioni dell'assunzione dell'impegno sono elementi decisivi.
- Le decisioni di merito che accertano fatti (partecipazione, cariche, cronologia delle garanzie) sono vincolanti in cassazione salvo profili di diritto o vizi formali; la revisione dei fatti in sede di legittimità è molto limitata.
- Nel giudizio per omologazione del piano ex art. 67 CCII il debitore deve indicare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; la presenza di atti strumentali all'impresa (es. fideiussioni a favore dell'impresa) può impedire l'ammissione come consumatore.
- In casi simili è consigliabile documentare con prove il carattere privatistico della garanzia (assenza di interessi aziendali, cessazione effettiva dei ruoli e delle partecipazioni prima della fideiussione, finalita chiaramente personali) per sostenere la qualifica di consumatore.
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