Cassazione Civile, Sentenza n. 29600/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
SACE aveva garantito due finanziamenti concessi a VIPP Lavori (per il 70% e per il 50%) e, dopo l'inadempimento della debitrice, aveva pagato le somme richieste dalle banche (complessivamente €927.627,61). SACE chiedeva il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 in sede di concordato preventivo di VIPP. VIPP contestava che i pagamenti del garante fossero intervenuti dopo la domanda di ammissione al concordato e che, per il combinato disposto degli artt. 61, 62 e 169 della legge fallimentare, il credito di rivalsa del garante dovesse partecipare al concorso e non poter beneficiare del privilegio; inoltre sosteneva che la surroga e le quietanze avrebbero trasferito a SACE una posizione chirografaria equiparabile a quella delle banche, escludendo il privilegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di VIPP. Ne consegue la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a SACE la natura privilegiata del credito per €927.627,61 (con interessi nella misura prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 123/1998) e aveva condannato le appellate al pagamento in conformità alle regole del concordato. Le ricorrenti sono state condannate in solido a rimborsare a SACE le spese del giudizio di legittimità (liquidate in €10.200,00 oltre oneri) e ad ulteriori obblighi di contribuzione unificata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 123/1998, art. 9, comma 5
Il privilegio previsto per i crediti di restituzione dei finanziamenti pubblici si estende anche ai crediti del soggetto gestore del fondo/garante che abbia escusso la garanzia e abbia pagato il finanziatore; il privilegio opera anche se il pagamento da parte del garante è intervenuto nella fase esecutiva del rapporto e non richiede l'atto formale di revoca del finanziamento
legge fallimentare (l.fall.), artt. 61, 62 e 169
Le disposizioni sulla concorsualità dei crediti di regresso o di surroga non si applicano quando, per effetto dell'intervento del soggetto pubblico o del gestore del fondo che paga l'istituto finanziatore, nasce un'autonoma obbligazione 'ex lege' di natura pubblicistica che mira alla restituzione di risorse pubbliche; in tale ipotesi non opera il regime ordinario della fideiussione e del regresso disciplinato dagli artt. 61, 62 e 169 l.fall.
codice civile, art. 1202
Richiamato in relazione alla surroga: la surroga convenzionale o legale non impedisce di riconoscere la natura privilegiata del credito che nasce per finalità publicistiche quando il legislatore ha previsto un privilegio speciale
codice civile, art. 1949
Richiamato dagli appellanti per sostenere che il garante surrogato non possa trovarsi in posizione più favorevole del creditore originario; la Corte di legittimità però ha ritenuto prevalente l'interpretazione pubblicistica del privilegio previsto dal d.lgs. n. 123/1998
cod. proc. civ., art. 702-bis
Norma processuale richiamata come titolo del ricorso introduttivo originario (procedimento cautelare/urgente in materia concorsuale) usato da SACE per proporre l'azione iniziale
cod. proc. civ., artt. 360 e 360-bis
Richiamati come fondamento delle censure in cassazione e della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha motivato l'inammissibilità in ragione della conformità delle decisioni di merito all'elaborazione giurisprudenziale consolidata
d.lgs. n. 146/1999, art. 17
Richiamato nel contesto delle procedure di riscossione coattiva dei crediti agevolati: la Corte segnala che il credito restitutorio di natura pubblicistica è soggetto alle regole di riscossione previste per crediti agevolati
d.l. n. 3/2015, art. 8-bis, comma 3, convertito con legge n. 33/2015
Richiamato per confermare che, anche nei confronti di terzi prestatori di garanzie, il gestore del fondo può avvalersi della procedura di riscossione agevolata; la norma è considerata confermativa del regime già vigente
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Richiamato in ordine all'obbligo processuale relativo al contributo unificato e alla possibilità di applicare un ulteriore contributo in sede di legittimità
Massime di principio
- Il credito di restituzione vantato da un soggetto che gestisce strumenti pubblici di garanzia (o garante pubblico) e che ha escusso la garanzia per pagare l'istituto finanziatore può godere del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 anche se il pagamento è intervenuto dopo l'ammissione del debitore al concordato o senza un formale atto di revoca del finanziamento.
- Quando il pagamento da parte del garante determina la nascita di un'obbligazione 'ex lege' di natura pubblicistica finalizzata al recupero di risorse pubbliche, le norme ordinarie sulla fideiussione, sulla surroga e sul regresso (nonché alcune regole concorsuali della legge fallimentare) possono risultare non applicabili o sono interpretate alla luce della finalità pubblicistica della disciplina agevolativa.
- La surroga convenzionale o la quietanza che attribuiscano al garante i diritti del creditore originario non impediscono automaticamente il riconoscimento del privilegio speciale previsto per i crediti di restituzione pubblica; va valutata la natura pubblicistica dell'obbligazione e la finalità della norma che concede il privilegio.
- Per chi contestasse in sede giurisdizionale il riconoscimento di tale privilegio, è essenziale valutare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: motivi d'impugnazione in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale consolidata rischiano l'inammissibilità.
- Prassi consigliata per i soggetti (banche, garanti, gestori di fondi): documentare con precisione gli importi pagati, le quietanze, gli atti di surroga, e verificare tempestivamente l'eventuale iscrizione del credito nello stato passivo; per i debitori in concordato, considerare che il pagamento da parte di un garante pubblico potrebbe dar luogo a una prelazione a favore del garante stesso.
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