Cassazione Penale, Sentenza n. 2067/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Corvino ha impugnato l'ordinanza del 26/04/2021 del G.i.p. che, con provvedimento emesso de plano, aveva rigettato le sue richieste consistenti in: a) revoca dell'indulto concesso in relazione alla pena di 1 anno di reclusione e €154,94 di multa (sentenza definitiva del 27/04/1982); b) riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della stessa pena; c) dichiarazione di estinzione dei reati per decorso del termine quinquennale previsto dagli artt. 163 e 167 cod. pen., non essendo stato commesso un delitto della stessa indole. Il G.i.p. aveva motivato il rigetto richiamando una precedente condanna (multa di €77,47 per emissione assegni a vuoto, definitiva nel 1977, poi depenalizzato) e la giurisprudenza secondo cui, in sede esecutiva, la sospensione condizionale non può essere concessa se la precedente condanna, poi depenalizzata, abbia effettivamente precluso in concreto la concessione del beneficio nella fase di cognizione. Il ricorrente denunciava violazione di norme di diritto penale e processuale (tra cui artt. 125, comma 3; 674 cod. proc. pen.; art. 174 cod. pen.) e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non si era pronunciato sulla possibilità di revoca dell'indulto (non rinunciabile dall'imputato) e contestuale concessione della sospensione condizionale; proponeva altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse stata emessa con procedura de plano e ha quindi riqualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (con richiamo all'art. 676). Di conseguenza non ha deciso nel merito sulle richieste di Corvino, ma ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ufficio del Giudice delle indagini preliminari, affinché il giudice dell'esecuzione si pronunciasse nel pieno contraddittorio tra le parti. In sostanza la Corte ha accolto la necessità di procedere con la corretta qualificazione procedurale e di far decidere la questione al giudice competente in contraddittorio.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come principio di favore all'impugnazione e conservazione degli atti giuridici: giustifica il non rigetto in via sommaria del ricorso e la sua riqualificazione/ammissibilità
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione nel procedimento esecutivo; la Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi di questo comma, disponendo la trasmissione al giudice dell'esecuzione
Richiamato per il rinvio alla competenza del giudice dell'esecuzione una volta qualificata l'impugnazione come opposizione
Norma citata nel ragionamento del giudice dell'esecuzione relativa alla revoca della condanna per abolitio criminis; presupposto per valutare la sospensione condizionale ex post
Richiamati dal ricorrente come fondamento della richiesta di dichiarazione di estinzione dei reati per decorso del termine quinquennale previsto dalle norme
Norma che disciplina l'indulto e i suoi effetti; il ricorrente ha dedotto la questione della non rinunciabilità del beneficio, prospettando anche una questione di legittimità costituzionale che la Corte di Cassazione non ha deciso, rimettendo la valutazione al giudice dell'esecuzione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente tra le violazioni denunciate; la Corte non ha affrontato il merito della doglianza, limitandosi alla riqualificazione procedurale
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'impugnazione; la Corte ha comunque ritenuto necessaria la riqualificazione in opposizione
art. 3 Cost.
Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (pari dignità e divieto di discriminazioni); la Corte non si è pronunciata sul profilo costituzionale
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della questione di legittimità costituzionale (diritto di difesa e accesso alla giurisdizione); non valutato dalla Corte nella decisione di riqualificazione
Massime di principio
- Se un provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato emesso de plano (senza il pieno contraddittorio), la Corte di Cassazione può riqualificare il rimedio proposto come opposizione ex art. 667, comma 4, e disporre la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per decidere nel contraddittorio.
- In caso di revoca della condanna per abolitio criminis, la concessione in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena richiede che la precedente condanna depenalizzata abbia effettivamente e concretamente precluso la concessione del beneficio in sede di cognizione; occorre provarne l'effettiva efficacia preclusiva.
- Le questioni inerenti alla revoca di indulto e alla possibilità di rinuncia da parte dell'imputato (art. 174 cod. pen.) possono sollevare profili anche di costituzionalità, ma tali questioni devono essere affrontate dal giudice dell'esecuzione nel contraddittorio e non possono essere risolte dalla Cassazione quando questa riqualifica il ricorso e rimette gli atti al giudice competente.
- Il ricorrente che voglia ottenere la sospensione condizionale dopo una revoca ex art. 673 cod. proc. pen. deve documentare sia la sussistenza dei presupposti oggettivi della sospensione sia l'effetto preclusivo della precedente condanna depenalizzata; in mancanza di ciò il giudice dell'esecuzione può rigettare la richiesta.
- In presenza di impugnazioni processuali, è sempre fondamentale verificare la corretta qualificazione del rimedio (ricorso, opposizione, appello) perché una qualificazione errata può portare a trasmissione o dichiarazioni di inammissibilità; il principio del favor impugnationis impone un'interpretazione che preservi il diritto di impugnare quando possibile.
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