Cassazione Civile, Sentenza n. 15600/2021 del 04/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coiana aveva effettuato una scommessa multipla su 13 incontri, tra cui la partita Dinamo Bucarest - Slovan Liberec interrotta all'86' per invasione di campo. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 6 co. 7 del D.M. n. 111/2006, l'avvenimento interrotto dovesse considerarsi non valido e la vincita doveva essere ricalcolata escludendo tale evento; pretendeva quindi il pagamento della vincita ricalcolata. L'Amministrazione riteneva invece che fosse stato certificato il risultato di 0-2 e che, essendo la scommessa finale errata, il giocatore avesse perso l'intera giocata.
La decisione
Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo determinante il risultato "sul campo"; il Tribunale di Cagliari in secondo grado ha accolto l'appello di Coiana ritenendo che l'Amministrazione dovesse attenersi alle comunicazioni ufficiali (UEFA) e che non fosse provata la comunicazione del risultato di 0-2, mentre era certificata l'interruzione dell'incontro con conseguente invalidità della singola posta e diritto al ricalcolo della vincita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della Corte territoriale e condannando l'Amministrazione alle spese di cassazione; ha inoltre rilevato la possibilità, se dovuta, del versamento del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.M. n. 111/2006, art. 6, co. 8
l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara e le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse.
La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'esito "quello realizzato sul campo", l'Amministrazione ha l'obbligo di certificare il risultato sulla base delle comunicazioni ufficiali (es. UEFA). Se la comunicazione ufficiale certifica l'interruzione/invalidità dell'incontro, tale comunicazione prevale ai fini della validità della scommessa e consente il ricalcolo escludendo l'avvenimento.
D.M. n. 111/2006, art. 7
se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento non valido è assegnata la quota uguale ad 1. L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'art. 9, co. 2 sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti cui è assegnata quota 1.
Un avvenimento dichiarato non valido va considerato con quota 1 e la vincita della scommessa multipla va ricalcolata escludendo tale evento, aumentando la probabilità in base alle restanti poste.
D.M. n. 111/2006, art. 9, co. 2
Richiamato per il principio del ricalcolo delle maggiorazioni delle scommesse multiple quando un avvenimento è dichiarato non valido (si escludono gli avvenimenti con quota 1 per determinare la vincita).
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione),
Richiamato come riferimento procedurale per censurare la sentenza per violazione/falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo infondato per corretta applicazione normativa e valutazione di fatto da parte del giudice d'appello.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto."
La sentenza rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato (raddoppio) a carico della ricorrente, se dovuto.
art. 23 co. 8-bis D.L. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020)
Norma procedurale che ha permesso la trattazione in adunanza camerale non partecipata; richiamata nel procedimento ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- Per determinare la validità di una singola posta in una scommessa multipla occorre attenersi alle comunicazioni ufficiali dell'ente sportivo competente (es. UEFA): se l'ente ufficializza l'interruzione o l'annullamento, l'avvenimento può essere considerato non valido e trattato con quota 1.
- Se un avvenimento in una scommessa multipla è dichiarato non valido, la scommessa complessiva resta valida e la vincita va ricalcolata escludendo la singola posta secondo le regole (art. 7 e art. 9 del D.M. n. 111/2006).
- La certificazione del risultato da parte dell'Amministrazione (o concessionario) deve basarsi su comunicazioni ufficiali; l'operatore non può far prevalere una modifica non ufficialmente comunicata al momento della certificazione.
- Se il risultato 'sul campo' è poi oggetto di modifiche disciplinari, tali modifiche incidono ai fini delle scommesse solo se sono state ufficialmente comunicate e certificate dall'ente competente e dall'Amministrazione dei Monopoli.
- Chi scommette e le società concessionarie devono conservare e produrre la documentazione delle comunicazioni ufficiali (data/ora e contenuto) per provare quale sia stato il risultato "ufficializzato" al momento della certificazione e per eventuali contestazioni giudiziarie.
- Per impugnare il rifiuto di pagamento è possibile agire presso il giudice ordinario; in sede di gravame la valutazione della certificazione ufficiale e della prova della comunicazione ufficiale è centrale.
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