Sentenza n. 1243/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - della missiva pec (INPS.7010.07/12/2022.0499014), notificata il 7 dicembre 2022, con la quale l'I.N.P.S., ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente David Vesce in data 22 novembre 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Chieti, (atto nr. 430061 del 16/12/2021) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Guglielmo Del Mugnaio i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Firenze, (atto nr. 106462 del 26/07/2018) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Massimo Pillani i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Roma Tuscolano, (atto nr. 356242 del 6/09/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente David Vesce i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonchè per l'accertamento -del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi e prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, congedati a domanda con diritto a pensione dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l'annullamento dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio e del diniego INPS, nonché l'accertamento del diritto al ricalcolo della buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987, come sostituito dall'art. 21 della l. 232/1990. L'INPS ha eccepito, per tutti, la carenza di interesse e la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione; con riferimento a uno dei ricorrenti ha inoltre contestato la sussistenza del requisito soggettivo, trattandosi di ex appartenente all'Aeronautica Militare e non a una forza di polizia. Il ricorso sosteneva che il beneficio spettasse anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, che il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non fosse decadenziale e che l'art. 4 del d.lgs. 165/1997, relativo alla base pensionabile, non escludesse il computo dei sei scatti nella buonuscita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di interesse, poiché l'azione di accertamento riguardava un diritto sorto al momento del congedo e non evidenziato nei prospetti di liquidazione del TFS. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'efficacia interruttiva dei pagamenti rateali. Nel merito, ha escluso il beneficio per l'ex appartenente all'Aeronautica Militare, poiché le Forze Armate diverse dalle forze di polizia non rientrano nell'art. 16 della l. 121/1981 e quindi nell'ambito soggettivo dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987. Ha invece accolto il ricorso per l'ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e per l'ex appartenente alla Polizia di Stato, riconoscendo il diritto ai sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis anche alle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e ha escluso che l'art. 4 del d.lgs. 165/1997, concernente la base pensionabile, modifichi il regime di calcolo della buonuscita. Ha inoltre affermato che il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale e che il suo mancato rispetto non impedisce il riconoscimento del beneficio. L'INPS è stato quindi obbligato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti; sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ... sono attribuiti ... ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione della buonuscita si applica anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, non soltanto al personale della Polizia di Stato, purché sussistano le condizioni previste dalla norma.
Ha sostituito l'art. 6-bis del d.l. 387/1987, costituendo la base normativa del beneficio dei sei scatti stipendiali.
Definisce la nozione di forze di polizia cui rinvia l'art. 6 del d.l. 387/1987; comprende anche le forze di polizia a ordinamento militare, ma non le Forze Armate in quanto tali.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387
Conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
I sei aumenti periodici di stipendio ... sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ...
Disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 66/2010
Ha abrogato la l. 231/1990, incluso l'art. 11, senza determinare la reviviscenza della precedente disciplina dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. 379/1987.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ... o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con motivazione sintetica in presenza di manifesta fondatezza o infondatezza.
Esclude, per le somme riconosciute, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987, rilevante anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applica agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, comprese le qualifiche equiparate, in quanto rientranti nella nozione di forze di polizia richiamata dalla normativa, ma non si estende agli appartenenti alle Forze Armate che non svolgono funzioni proprie di una forza di polizia.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, in assenza di un'espressa qualificazione legislativa e di una specifica conseguenza decadenziale; il suo mancato rispetto non preclude quindi il riconoscimento dei sei scatti quando sussistono i requisiti anagrafici e di servizio.
- L'art. 4 del d.lgs. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica la distinta disciplina dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 relativa al calcolo dell'indennità di buonuscita.
- Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; i pagamenti rateali possono assumere efficacia interruttiva della prescrizione.
- Quando il beneficio dei sei scatti è riconosciuto, la riliquidazione del trattamento di fine servizio comporta il pagamento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina applicabile ai crediti previdenziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →