Cassazione Penale, Sentenza n. 12446/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/10/2024 della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27/05/2024 (condanna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, fatti del 12/07/2021). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (richiesta di electio domicilii nell'atto di impugnazione), sostenendo inoltre che la Corte di appello avrebbe dovuto rinviare l'udienza in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul significato della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite del 24/10/2024 (ric. n. 6578/2024) che ha interpretato l'art. 581, comma 1-ter c.p.p.: la disciplina allora vigente si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e richiede che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio nonché l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, per permettere l'immediata identificazione del luogo per la notifica. Nel caso concreto l'atto di impugnazione, sebbene tempestivo, non conteneva un'elezione di domicilio né una indicazione univoca di essa; tale carenza, essendo atto personale dell'imputato, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter e 1-quater, codice di procedura penale
La norma, nella versione allora vigente, impone che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, per consentire l'immediata individuazione del luogo per la notifica; la mancata indicazione comporta inammissibilità dell'impugnazione.
L. 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione della disciplina)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina abrogata si applica comunque alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024; per impugnazioni successive vanno valutate le norme sopravvenute.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione, 24/10/2024, ric. n. 6578/2024
Chiarisce il contenuto e la portata dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p.: obbligo di richiamo espresso alla precedente elezione/dichiarazione di domicilio e indicazione della sua collocazione in fascicolo; conferma l'applicazione della disciplina alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata in concreto per il pagamento delle spese da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è proposta entro il termine di applicazione della disposizione (fino al 24/08/2024 secondo le Sezioni Unite), è indispensabile includere nell'atto l'elezione di domicilio o un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione e indicarne la collocazione nel fascicolo: la mancanza rende l'impugnazione inammissibile.
- L'elezione di domicilio è un atto personale dell'imputato: deve risultare in modo chiaro e univoco nell'atto di impugnazione; formulazioni vaghe o assenti non sono sufficienti.
- La Corte non è tenuta a sospendere la decisione in attesa di pronunce di legittimità se la norma applicabile è chiara nella sua portata: tuttavia, se una questione giuridica rilevante è palesemente incerta e rilevante per la decisione, può essere opportuno valutare la sospensione o il rinvio, ma l'omissione dell'elezione resta formale che può portare all'inammissibilità.
- Verificare sempre la decorrenza e la vigenza delle modifiche normative successive (abrogazioni o modifiche legislative) e la loro efficacia rispetto alla data in cui l'impugnazione è stata proposta.
- Il rigetto per inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese a carico del ricorrente; pertanto è strategico curare la forma dell'atto per evitare esborsi ulteriori.
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